Ottemperanza al decreto Pinto: esecuzione, commissario ad acta e diniego di rivalutazione (TAR Puglia n. 114 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, con conseguente esperibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. Decorsi inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’indennizzo Pinto costituisce debito di valuta: la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente, ma richiede la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., il cui onere grava su chi agisce in giudizio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso in definizione del procedimento n. 527/2020 R.G., accoglieva il ricorso proposto ex legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.018,75 a titolo di equa riparazione, oltre spese liquidate in € 450,00 per compensi e € 27,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento, esperendo la via dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.

Il percorso argomentativo si snoda sui presupposti dell’ottemperanza. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre trasmesso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per il medesimo credito e le modalità di riscossione prescelte. Sono infine trascorsi sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.

Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di 90 giorni. Per il caso di inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Collegio respinge invece la domanda di rivalutazione monetaria. L’indennizzo Pinto è un debito di valuta: il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere provato ex art. 1224, comma 2, c.c., e tale prova non è stata offerta. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca, salvo il rimborso delle spese vive successive al decreto, liquidate al difensore antistatario, con richiamo a Cons. Stato n. 3484/2021 e n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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