Porto di fucile ad uso caccia e inaffidabilità da conflittualità familiare (TAR Sicilia n. 2180 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto e le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sono connotate da ampia discrezionalità, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. In ragione della finalità preventivo-cautelare di tutela dell’incolumità dei consociati e dell’ordine e sicurezza pubblica, è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non attinenti all’uso delle armi, siano idonei indici di una condotta non specchiata e del venir meno della piena affidabilità. Non è necessario un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’uso delle armi, né una condanna penale. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto a quello penale: l’archiviazione o la remissione della querela non attestano l’inesistenza dei fatti e non vincolano l’amministrazione. Le valutazioni devono tuttavia fondarsi su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Palermo ha rigettato la propria istanza di rilascio del porto di fucile ad uso caccia, chiedendone l’annullamento davanti al TAR Sicilia.
Il provvedimento si fondava su una querela risalente al 2018 per lesioni personali, minaccia e maltrattamenti in famiglia, presentata dall’ex coniuge e definita con archiviazione per remissione della querela, nonché sul permanere di un rapporto conflittuale legato all’affido della figlia minore, con plurimi interventi delle forze dell’ordine. Il ricorrente ha censurato la carenza dei presupposti, la mancata valutazione della personalità e il carattere insufficiente della sola denuncia archiviata a giustificare il diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutato cumulativamente le censure, per la loro stretta connessione, rigettando il ricorso. Il giudice amministrativo ha richiamato l’indirizzo consolidato per cui la detenzione e il porto d’armi non integrano un diritto assoluto: l’autorità dispone di ampia discrezionalità, espressamente riconosciuta dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, le cui violazioni erano dedotte dal ricorrente.
La finalità del provvedimento è preventivo-cautelare e mira a tutelare l’incolumità dei consociati e la sicurezza pubblica. Ne deriva che è sufficiente la presenza di fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non collegati all’uso delle armi, costituiscano idonei indici di una condotta non specchiata e del venir meno della piena affidabilità. Il TAR ha precisato che non occorre né un giudizio di inaffidabilità sociale, né un abuso nell’uso delle armi, né una condanna penale.
Il giudizio amministrativo resta autonomo rispetto a quello penale. Il Collegio ha ritenuto che la remissione della querela non assuma rilievo ai fini della valutazione di pericolosità e inaffidabilità, non attestando nulla in merito ai fatti: l’apprezzamento amministrativo, di natura prudenziale, non è vincolato all’esito del procedimento penale.
Va però garantito il metodo: le valutazioni devono fondarsi su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso di specie il TAR ha ravvisato un insieme di elementi — la querela per lesioni, minaccia e maltrattamenti, la conflittualità persistente e i ripetuti interventi delle forze dell’ordine — idonei a rendere non irragionevole la prognosi di inaffidabilità. Il clima non disteso tra le parti ha reso plausibile il giudizio posto a base del diniego.
Il provvedimento è stato dunque reputato adeguatamente motivato e non sproporzionato, frutto di una ragionevole valutazione delle circostanze. La valutazione di inaffidabilità non è apparsa manifestamente incongrua o illogica e, come tale, è insindacabile nel merito in sede di legittimità. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite; la decisione sul patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a successiva udienza camerale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.