Conversione permesso protezione speciale resta ferma facoltà disciplina transitoria (TAR Toscana n. 114 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, mantiene espressamente la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro dei titoli di soggiorno per protezione speciale rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 e ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. L’abrogazione della lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 opera quindi solo per il futuro e non travolge i rapporti pendenti. Il diniego che neghi la conversione a fronte di un titolo ancora valido è illegittimo e va annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza secondo le statuizioni del giudice. Il provvedimento implicito è configurabile quando la condotta dell’Amministrazione risulti obiettivamente incompatibile con ogni diversa determinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, si presentava all’Ufficio Immigrazione della Questura chiedendo la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione respingeva l’istanza e il richiedente domandava, nella stessa sede, il rinnovo del permesso per protezione speciale. Dell’episodio resta traccia in una dichiarazione sottoscritta e timbrata dalla Questura.
Il ricorrente adiva inizialmente il Tribunale ordinario, che con sentenza declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La causa veniva riassunta davanti al TAR, con domanda di annullamento del rifiuto per eccesso di potere e violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, legge n. 241/1990. L’Amministrazione si costituiva resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare: l’esistenza di un provvedimento impugnabile. La dichiarazione timbrata e sottoscritta dalla Questura dimostra, secondo il TAR, l’avvenuto rifiuto implicito dell’istanza di conversione. Richiamando un proprio precedente (TAR Toscana, II, 8 febbraio 2024 n. 172) e il TAR Marche, I, 20 novembre 2023 n. 743, il giudice ribadisce che il provvedimento tacito si configura quando l’Amministrazione, pur senza atto formale, tiene una condotta univocamente incompatibile con ogni diversa determinazione. Nella specie il comportamento dell’ufficio manifesta l’obiettiva volontà di non accogliere la domanda.
Passando al merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo. L’art. 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, abrogando la lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, ha soppresso la possibilità di convertire in permesso per lavoro il titolo per protezione speciale. Il successivo comma 3 introduce però una disciplina transitoria espressa: i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, ma «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».
Il Collegio verifica l’applicabilità della norma al caso concreto: il permesso del ricorrente era ancora in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Doveva dunque trovare applicazione la disposizione transitoria, che consente la conversione in presenza dei requisiti di legge. Il diniego opposto dall’Amministrazione risulta perciò illegittimo.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di conversione conformandosi alle statuizioni della sentenza. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il giudice liquida inoltre in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.600,00 oltre spese generali e accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.