Accesso difensivo e segreti tecnici: serve un bilanciamento concreto (TAR Lazio n. 9621 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione dell’accesso agli atti dell’offerta di un concorrente aggiudicatario, invocata a tutela di segreti tecnici o commerciali, non può fondarsi su una dichiarazione generica di appartenenza al proprio know-how aziendale. L’oscuramento è legittimo solo all’esito di un bilanciamento concreto tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dell’operatore economico che richiede l’ostensione e le esigenze di protezione dei segreti tecnici o commerciali, secondo il modello dell’ad hoc balancing richiamato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La stazione appaltante deve specificamente individuare le informazioni oggettivamente meritevoli di secretazione e motivare la loro prevalenza sull’interesse difensivo del concorrente, non essendo più predicabile la prevalenza automatica dell’accesso difensivo.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa indiceva una gara a procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la gara veniva aggiudicata a un costituendo RTI, mentre la società ricorrente si classificava seconda.
Con il decreto di aggiudicazione, l’Amministrazione accoglieva parzialmente le istanze di oscuramento presentate dagli operatori economici, disponendo la secretazione di alcuni documenti dell’offerta del RTI vincitore, tra cui la relazione tecnica, la scheda di offerta economico-analitica e la lista delle parti di ricambio. La società seconda classificata, dopo aver contestato il provvedimento e richiesto l’accesso integrale alla documentazione, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, lamentando la genericità della motivazione dell’oscuramento e chiedendo l’ostensione degli atti secretati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, rilevando che il rito speciale di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 riguarda esclusivamente i provvedimenti con cui la stazione appaltante esclude l’accesso alle informazioni dell’offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. La richiesta relativa agli altri atti di gara non oscurati è stata invece dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’Amministrazione trasmesso la documentazione in corso di causa.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 giugno 2025, causa C-686/24, che ha imposto una rilettura dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 in senso conforme al diritto unionale. Secondo tale pronuncia, non è compatibile con l’ordinamento europeo una disciplina che impone l’accesso difensivo alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali, quando necessario per la tutela giurisdizionale, senza consentire alla stazione appaltante di operare un bilanciamento tra il diritto alla difesa e le esigenze di riservatezza. Ne consegue che l’interesse del ricorrente all’ostensione degli elementi secretati non può più prevalere automaticamente.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha rilevato che l’istanza di oscuramento della controinteressata era formulata in termini meramente ipotetici, riferendosi a informazioni che “potrebbero” contenere segreti commerciali. Anche il decreto impugnato non conteneva alcuna specifica individuazione dei segreti aziendali oggetto di tutela, né lo svolgimento del dovuto bilanciamento tra gli opposti interessi, limitandosi ad affermare in modo apodittico che alcune richieste erano “adeguatamente motivate e comprovate”.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, annullando il decreto di oscuramento limitatamente agli atti dell’offerta del RTI vincitore. L’Amministrazione è stata conseguentemente onerata di rideterminarsi, identificando con precisione gli eventuali documenti o parti di essi che contengano segreti tecnici o commerciali oggettivamente meritevoli di protezione e motivando la loro prevalenza, in un equo bilanciamento, sulle esigenze difensive degli altri concorrenti. In particolare, la stazione appaltante dovrà evidenziare quali parti dell’offerta tecnica secretata siano state determinanti nell’attribuzione dei punteggi che hanno sancito la preminenza del RTI vincitore. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della questione trattata.
Nota della Redazione
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