Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione ex art. 42-bis (TAR Calabria n. 1155 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato può sollecitare l’amministrazione ad avviare il procedimento di acquisizione del bene occupato sine titulo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e l’ente ha l’obbligo giuridico di provvedere in forza dell’art. 2 legge n. 241/1990. L’inerzia dell’amministrazione integra silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, che può ordinare la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. La scelta tra acquisizione al patrimonio indisponibile e restituzione del bene resta però riservata alla discrezionalità dell’ente, non potendo il giudice di legittimità sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente, divenuto proprietario per successione di un terreno sito nel territorio di un comune, ha rappresentato che l’ente lo aveva occupato d’urgenza con decreto del 2009 per la realizzazione di un’opera viaria. Il procedimento espropriativo non è stato portato a conclusione, né entro i termini originari né dopo la proroga disposta ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 327/2001, e il provvedimento definitivo di esproprio non è mai stato adottato, benché l’opera fosse stata completata nel 2018.

Con nota trasmessa a mezzo PEC nel luglio 2023, il proprietario ha chiesto all’ente di avviare il procedimento per l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, previo accertamento del diritto al risarcimento, ovvero di rilasciare immediatamente l’immobile. Rimasta priva di riscontro l’istanza, ha adito il TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per la condanna a provvedere. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, ogni volta che sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione, in coerenza con il dovere di correttezza e buona amministrazione, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. V, n. 273 del 2015.

Sebbene l’art. 42-bis non preveda espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere che il privato possa sollecitare l’amministrazione e che questa abbia l’obbligo di provvedere, con la conseguenza che l’inerzia configura silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016.

La Corte richiama la qualificazione dell’istituto offerta dalla stessa Adunanza Plenaria: un procedimento ablatorio sui generis, a struttura semplificata ed effetti ex nunc, il cui scopo non è la sanatoria del precedente illecito, ma la soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche attraverso il mantenimento e la gestione dell’infrastruttura realizzata sine titulo. La natura di norma di chiusura della disposizione consente di ricondurre nell’alveo legale le situazioni in cui l’amministrazione abbia utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse senza valido titolo, secondo quanto precisato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8327 del 2024.

Il Collegio precisa tuttavia un limite: la scelta tra acquisizione e restituzione rimane nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice amministrativo in sede di legittimità sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. Nel caso concreto, il terreno è stato appreso e destinato all’uso pubblico con spoglio della proprietà, ma permane una situazione di illecita occupazione, non essendo stato emanato il provvedimento definitivo né corrisposte le indennità. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di determinarsi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Tribunale accoglie altresì l’istanza di nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, individuato nel titolare pro tempore dell’Ufficio Territoriale del Governo, che provvederà in via sostitutiva entro 90 giorni, con compenso posto a carico dell’ente intimato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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