Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Lombardia n. 200 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, spetta anche al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione previdenziale, opera ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nel testo previgente, sicché non può ritenersi in vigore la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non produce alcuna decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sovrintendente capo della Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda con decorrenza dal 31 marzo 2019. Al momento del collocamento in quiescenza aveva 56 anni e 10 mesi di età e 37 anni di servizio utile.

L’I.N.P.S. ha elaborato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza attribuire i sei scatti stipendiali. Il ricorrente ha quindi impugnato il prospetto dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, l’infondatezza nel merito e l’intervenuta decadenza dal beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 e dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento: la norma attributiva del beneficio, la disciplina dei sottufficiali delle forze armate, l’art. 4 d.lgs. 165/1997, l’art. 1911 cod. ord. mil. e la clausola di abrogazione contenuta nell’art. 2268 cod. ord. mil. Da tale quadro la giurisprudenza amministrativa prevalente — che il Collegio condivide — ha tratto il riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, di ordinamento civile e militare.

Il percorso argomentativo si articola su più passaggi. L’art. 4 d.lgs. 165/1997, che assoggetta a un regime oneroso il beneficio per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione previgente, poiché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa indicazione del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la disposizione che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Acquista coerenza, in questa prospettiva, il disposto dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis «continua ad applicarsi» alle forze di polizia a ordinamento militare.

Quanto all’ambito soggettivo, ai sensi dell’art. 16 legge n. 121/1981 sono forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

L’eccezione di decadenza è respinta. Nessuna conseguenza decadenziale deriva dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza: l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza e la norma rinvia ai presupposti sostanziali del beneficio, cioè allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale annulla in parte qua il prospetto di liquidazione, accerta il diritto del ricorrente ai benefici di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e condanna l’I.N.P.S. a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, includendo nella base di calcolo i sei scatti. Irrilevante, attenendo ai rapporti interni tra Ente e Amministrazione di appartenenza, il mancato riconoscimento del beneficio nella documentazione pensionistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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