Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 231 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito all’estero integra silenzio-inadempimento quando siano decorsi i termini per provvedere senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento non supera i quattro mesi, risultando dalla somma del termine di trenta giorni fissato dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 per l’accertamento della completezza documentale e di quello di tre mesi previsto dal comma 6 del medesimo articolo. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine sono presupposti necessari e sufficienti per radicare l’obbligo di provvedere, con conseguente accoglimento del ricorso e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 15 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, funzionale all’insegnamento e all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la parte ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio resistendo. La causa è stata trattata in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’obbligo di provvedere e li ritiene entrambi integrati. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione sono condizioni necessarie e sufficienti per ritenere sussistente il dedotto obbligo.

Sul piano normativo, il Tribunale richiama il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990 e, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dall’acquisizione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni.

Da tale combinato disposto il Collegio ricava che il termine complessivo non può eccedere i quattro mesi, ipotizzando la richiesta di integrazioni. Nel caso concreto dagli atti non risulta alcuna richiesta di integrazione e il Ministero è rimasto inerte: si perfeziona così l’illegittima fattispecie di silenzio-inadempimento.

Il Tribunale dispone pertanto che l’Amministrazione provveda con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere in novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Collegio impone infine, tanto all’Amministrazione quanto al commissario, l’osservanza dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia UE Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard, nonché le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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