Nomina del commissario ad acta per perdurante inottemperanza al giudicato (TAR Puglia n. 1155 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza, il giudice amministrativo, su istanza ex art. 114 c.p.a., nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione inerte. La nomina presuppone l’accertata inesecuzione delle statuizioni giurisdizionali nel termine assegnato con la precedente sentenza di ottemperanza. Il commissario è tenuto a dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza nel termine fissato dal giudice. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Le ricorrenti, coeredi pro-indiviso di una livellaria, avevano ottenuto con sentenza n. 1336/2020 del TAR Puglia-Lecce l’ordine di restituzione, previa riduzione in pristino, di un terreno illegittimamente occupato dal Comune, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento e alla condanna alle spese. La sentenza, notificata in forma esecutiva e non impugnata, era divenuta irrevocabile.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, le ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 1078/2024, che ordinava al Comune di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine e adottata solo una delibera di indirizzo per l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, senza provvedimento definitivo né pagamento degli indennizzi e delle spese, le ricorrenti hanno promosso incidente di esecuzione ex art. 114 c.p.a. chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come inottemperanza perdurante all’ordine giudiziale. L’istanza, ritualmente notificata e depositata, è stata ritenuta ammissibile e fondata.

Il collegio ha rilevato che, nonostante il decorso del termine di sessanta giorni fissato con la sentenza di ottemperanza n. 1078/2024, l’amministrazione era rimasta del tutto inerte. La sola delibera di indirizzo non costituisce esecuzione, poiché non è seguita dal provvedimento definitivo di acquisizione né dal pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo e di spese processuali.

Su queste premesse il Tribunale ha accolto l’incidente di esecuzione e ha nominato commissario ad acta un dirigente di altra amministrazione, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Le spese della fase esecutiva, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune in applicazione dell’art. 91 c.p.c., secondo il principio di soccombenza. Il Tribunale ha inoltre disposto la comunicazione alle parti e al commissario e l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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