Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1157 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, se notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La condanna alle spese comprende anche il rimborso degli oneri accessori sostenuti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso nel procedimento di equa riparazione, aveva accolto il ricorso di alcuni ricorrenti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’integrale esecuzione del decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione, osserva il TAR, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: da ciò deriva il suo valore di giudicato.

Il giudice amministrativo accerta poi il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. Verifica inoltre che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e la modalità di riscossione prescelta.

Essendo decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme dovute, se e nella misura in cui risultino tali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre accessori, e il rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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