Prosecuzione degli effetti sospensivi e rinvio per trattazione unitaria (TAR Puglia n. 168 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la pendenza di un giudizio sulla medesima questione, nel quale sia stata disposta attività istruttoria volta ad accertare le ragioni dell’esercizio del potere di conformazione paesaggistico-ambientale, giustifica il rinvio del procedimento per una decisione unitaria fondata su elementi documentali completi. Al fine di evitare che la durata del giudizio pregiudichi l’iniziativa economica del ricorrente, il giudice amministrativo può disporre la prosecuzione degli effetti sospensivi già concessi in sede cautelare sino alla definizione del merito. Il provvedimento di rinvio con conferma della misura cautelare si configura come strumento di equilibrio tra l’esigenza di ponderata decisione e la tutela dell’affidamento dell’operatore economico.

Il Fatto

La titolare di una concessione demaniale marittima per il posizionamento di elementi di arredo urbano a servizio di un esercizio commerciale di somministrazione aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento comunale di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione del procedimento, nonché, con motivi aggiunti, il parere della Soprintendenza che aveva esercitato il potere di conformazione paesaggistica.

L’ordinanza impugnata incideva su un’area più ampia di quella oggetto della concessione, estendendosi sino a ricomprendere la piazza, le vie limitrofe e l’area portuale ove insisteva il locale commerciale. Il ricorrente aveva già ottenuto misure cautelari, confermate con ordinanza collegiale, che avevano sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che sulla medesima questione risultava pendente altro ricorso, nell’ambito del quale era stata disposta attività istruttoria, con ordinanza dell’11.12.2025, che imponeva alla Soprintendenza di depositare atti e documenti istruttori del procedimento concluso con l’atto del Segretario Regionale del MiC per la Puglia recante l’elenco dei beni di eccezionale valore storico artistico.

L’istruttoria, in particolare, era volta a chiarire le ragioni per cui il potere di conformazione era stato esercitato su un’area estesa ben oltre l’ambito della concessione, sino a ricomprendere la piazza e l’area portuale. Il tribunale ha ritenuto necessario acquisire tali elementi documentali per valutare compiutamente la legittimità degli atti impugnati.

La Corte ha quindi disposto il rinvio del procedimento all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026, al fine di decidere sulla legittimità degli atti in un’unica sede e sulla base della documentazione che la Soprintendenza era tenuta a produrre in esecuzione dell’ordinanza istruttoria. Tale soluzione risponde all’esigenza di evitare decisioni contrastanti e di assicurare un giudizio fondato su un quadro istruttorio completo.

Quanto alla tutela cautelare, il collegio ha ritenuto indispensabile garantire il prosieguo dell’attività economica della parte ricorrente sino alla decisione di merito, disponendo la prosecuzione degli effetti sospensivi già concessi con decreto presidenziale monocratico e confermati con ordinanza collegiale del 9.6.2025. La misura si configura come necessaria per evitare che l’attesa della decisione, determinata dall’esigenza istruttoria, si risolva in un danno irreparabile per l’operatore economico.

Il tribunale ha così bilanciato l’interesse pubblico alla corretta valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati con l’interesse privato alla continuità dell’attività imprenditoriale, mantenendo fermo l’effetto sospensivo sino alla definizione del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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