La contestazione dei quesiti concorsuali non supera il limite della discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 11830 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla formulazione dei quesiti di un concorso pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’errore materiale o scientifico di un quesito, riconosciuto dalla Commissione, legittima l’Amministrazione a rimuoverlo e a indire una prova suppletiva sostitutiva, senza che il candidato possa pretendere di conservare il punteggio attribuito alla domanda errata. I criteri di sbarramento progressivo (triplo dei posti e soglia minima) rispondono all’esigenza di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., rendendo il superamento della soglia condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso alla prova orale.

Il Fatto

La ricorrente, candidata alla classe di concorso B006 del concorso docenti di cui al DDG 3059/2024 per la Regione Veneto, impugnava gli atti della procedura selettiva, contestando la formulazione di alcuni quesiti della prova scritta. In particolare, dopo che il Ministero aveva riconosciuto l’errore del quesito n. 37, annullandolo e ricalcolando il punteggio da 68 a 66, la candidata lamentava il meccanismo della prova suppletiva e l’illegittimità dei quesiti n. 20 (Piaget), n. 11 (lingua inglese), n. 31 (framework) e n. 38 (Donald Schön). La causa, originariamente incardinata avanti al TAR Veneto, era stata riassunta dinanzi al TAR Lazio a seguito della declinatoria di competenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto la censura relativa al quesito n. 37, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione che, riconosciuto l’errore della Commissione, ha eliminato il quesito inficiato e indetto una sessione suppletiva. Tale soluzione rientra nei margini di discrezionalità dell’Amministrazione, non potendo la candidata pretendere di conservare punti collegati a una domanda oggettivamente errata e priva di risposta corretta.

Quanto alle censure sui quesiti n. 20, n. 38, n. 11 e n. 31, il Collegio ha rilevato che esse investono il merito della discrezionalità tecnica della Commissione Nazionale, alla quale è demandata la valutazione scientifica dei quiz. I quesiti erano stati predisposti da docenti universitari e validati dalla Commissione ex art. 9, comma 4, DM 205/2023. La mera interpretazione soggettiva della candidata non dimostra l’oggettiva erroneità delle domande, ma esprime un dissenso rispetto alla tesi scientifica validata.

Con riferimento al quesito n. 20, il Tribunale ha osservato che la risposta fornita dalla ricorrente era ictu oculi disallineata al quesito, mentre un’altra opzione esprimeva correttamente un caposaldo della teoria di Piaget. Per il quesito n. 38, il Collegio ha precisato che una risposta esatta non deve necessariamente riassumere l’intero pensiero di un autore e che la candidata, indicando la nozione di reflection-in-action, ha risposto a un concetto diverso da quello richiesto (reflection-on-action).

Quanto al quesito di inglese, l’utilizzo di sinonimi o parole appartenenti allo stesso campo semantico nei distrattori è tecnica corretta per verificare competenze micro-linguistiche di livello B2. Da ultimo, per il quesito n. 31, la risposta indicata dalla candidata (STEM) era incompatibile con il dato testuale della domanda. Il Tribunale ha infine respinto il motivo sulla “doppia soglia”, ritenendo ragionevole la previsione dello sbarramento ai fini dell’efficienza selettiva, nonché l’istanza istruttoria in quanto meramente esplorativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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