Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche senza statuizione espressa (TAR Calabria n. 1157 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Anche in assenza di espressa statuizione del giudice, la condanna alle spese include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato a titolo di contributo, senza necessità di correzione per errore materiale. L’obbligo dell’amministrazione soccombente di corrispondere il contributo non richiede quindi specifica pronuncia. In sede di ottemperanza, ove la pubblica amministrazione non provi l’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme dovute e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa sociale, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 2018/2018, resa nel giudizio n. 1482/2018 e passata in giudicato nella parte in cui condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. La sentenza è stata ritualmente notificata all’amministrazione.

La ricorrente lamenta il mancato rimborso della somma di € 2.000,00 versata a titolo di contributo unificato per l’instaurazione del giudizio della cui ottemperanza si tratta. L’amministrazione intimata, regolarmente notificata, non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza da ottemperare è assistita da autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stata notificata all’amministrazione con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sussistono dunque i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a..

Il punto centrale riguarda il contributo unificato. Il TAR richiama il diritto vivente secondo cui, anche in caso di omessa espressa statuizione, il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. La relativa statuizione include quindi implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza necessità di correzione per errore materiale, restando il pagamento verificabile in sede esecutiva con la corrispondente ricevuta.

Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 3424 del 2023, nonché Cass., sez. VI, ord. n. 2691 del 2016, Cass., sez. VI, ord. n. 18828 del 2015 e Cons. St., sez. III, n. 5991 del 2017. Da tali precedenti deriva che l’obbligo dell’amministrazione soccombente di corrispondere il contributo non necessita di alcuna specifica statuizione.

Quanto all’onere probatorio, la pubblica amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale anche in relazione al contributo unificato, né ha addotto fatti ostativi. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, applicando i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare e richiamando Cons. Stato n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione, al pagamento provvederà il medesimo commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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