Payback sanitario: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 14325 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individua le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano dello sforamento del tetto di spesa e determina il relativo quantum debeatur non è espressione di potere autoritativo, ma costituisce attività vincolata di natura ricognitiva e tecnico-contabile. Ne consegue che la controversia riguarda un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti statali di fissazione del tetto, di certificazione del superamento e di adozione delle linee guida restano invece devoluti al giudice amministrativo, che ne verifica la legittimità alla luce della disciplina del payback e dei principi costituzionali ed eurounitari, come già chiarito dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava la determina regionale pugliese che la includeva tra le ditte tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, per un importo ricalcolato, unitamente ai presupposti atti statali: il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali e l’Accordo Stato-Regioni del 2019.
Nel corso del giudizio interveniva lo ius superveniens dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che riduceva al 25 per cento l’importo dovuto. Il TAR dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue la natura delle domande. Quanto agli atti statali, il ricorso è respinto nel merito, richiamando la consolidata giurisprudenza del TAR Lazio e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e non lesiva dell’affidamento, trattandosi di obbligo già noto alle imprese dal 2015.
In ordine ai vizi propri dei decreti ministeriali, il Tribunale esclude la violazione del legittimo affidamento: la fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento, in misura coincidente con quello nazionale, non lede le imprese, che non hanno interesse a contestare un tetto fissato al livello massimo. Il mancato scorporo del costo dei servizi non è imputabile all’amministrazione, ma all’eventuale errata contabilizzazione aziendale, mentre la rilevazione del fatturato al lordo dell’IVA è imposta dalla legge.
Per i provvedimenti regionali, il TAR declina la propria giurisdizione. L’attività demandata alla regione è interamente vincolata: verifica della documentazione contabile, compilazione dell’elenco delle aziende e calcolo matematico dell’importo dovuto. Difetta ogni margine di discrezionalità e la spendita di potere autoritativo, sicché la situazione giuridica azionata è il diritto soggettivo al corretto calcolo dell’obbligazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul rapporto “a valle” del potere.
La natura dell’atto regionale non muta per l’eventuale previsione della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, irrilevante rispetto alla effettiva consistenza della situazione soggettiva. Il ricorso è quindi accolto solo limitatamente alla declinatoria di giurisdizione, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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