Trasferimento ex art. 33 L. 104/1992 e sotto-utilizzabilità del dipendente di polizia (TAR Lombardia n. 1157 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che chieda il trasferimento per assistere un familiare con disabilità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non vanta un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo alla dislocazione della sede di lavoro. L’inciso «ove possibile» attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale, esercitabile mediante un complessivo bilanciamento tra l’interesse del lavoratore e le esigenze organizzative dell’ente. Il diniego è legittimo quando l’Amministrazione dettaglia le proprie esigenze con riferimento alla singola fattispecie e non le invoca in termini generici. Integra motivazione idonea la circostanza che, nella sede richiesta, il dipendente sarebbe adibito a soli compiti d’ufficio, con conseguente sotto-utilizzabilità della risorsa formata anche per attività operativa.
Il Fatto
Il ricorrente, agente di Polizia in servizio presso un commissariato della Questura di Milano, chiedeva il trasferimento presso la Questura del capoluogo campano per prestare assistenza alla madre con disabilità. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con provvedimento del 22 febbraio 2019.
Il diniego si fondava su più ragioni: l’insussistenza di un diritto soggettivo al trasferimento; le rilevanti necessità di pubblica sicurezza del contesto milanese; l’inopportunità di sottrarre personale a quell’ufficio; il parere sfavorevole della sede di destinazione, che ipotizzava l’impiego dell’agente in soli compiti d’ufficio; la presenza in loco di un altro familiare della disabile; la prevalenza dell’interesse collettivo. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, lamentando illogicità dei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di comparazione tra interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi. Il punto di partenza è la qualificazione della posizione soggettiva: l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 riconosce la dislocazione della sede «ove possibile», formula che la costante giurisprudenza legge come attributiva di un potere discrezionale dell’Amministrazione. Il lavoratore può quindi ottenere il trasferimento solo se la pretesa risulti compatibile con le specifiche esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 274, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819 e Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 987. Da tali arresti ricava che il trasferimento può essere limitato in presenza di impedimenti organizzativi idonei a giustificare il diniego della struttura di provenienza o di destinazione. Richiama altresì TAR Lazio, Roma, I, 5 settembre 2023, n. 13592 e TAR Campania, Napoli, VI, 5 giugno 2023 n. 3384, che escludono ogni automatismo in materia.
Su questa base il Collegio verifica la motivazione del provvedimento. L’Amministrazione non si è limitata a richiamare generiche esigenze di buon andamento: ha fatto riferimento alle necessità di pubblica sicurezza della città di Milano e, soprattutto, alla non piena utilizzabilità del dipendente nella sede richiesta. La destinazione avrebbe comportato per l’agente l’adibizione esclusiva a compiti di ufficio e non operativi, in ragione dei legami familiari e dei precedenti comportamenti.
Questo passaggio è decisivo. Una risorsa specificamente formata per svolgere anche attività operativa vedrebbe limitate le proprie possibilità di impiego a una sola parte dell’attività istituzionale. Siffatto impedimento territoriale, determinando una sotto-utilizzabilità del dipendente, costituisce elemento motivazionale idoneo a giustificare il diniego. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, IV, 16 febbraio 2018, n. 987) richiede che il dipendente trovi utile collocazione organica nella sede chiesta in ragione dell’incarico posseduto e della formazione ricevuta.
Il diniego, correttamente motivato, risulta pertanto legittimo, con conseguente infondatezza di tutte le censure. Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione della materia oggetto della causa.
Nota della Redazione
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