Requisiti tecnici minimi e rettifica dell’offerta: esclusione per aliud pro alio e nuova offerta (TAR Lazio n. 14261 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza, che consente di ammettere prodotti con specifiche tecniche difformi ma funzionalmente corrispondenti, non opera quando la lex specialis richieda una caratteristica minima a pena di esclusione senza esplicitare le finalità perseguite: in tal caso il requisito ha natura strutturale e la sua carenza integra un aliud pro alio non rimediabile, comportando l’esclusione dell’offerta. Il giudizio di equivalenza, ove ammissibile, deve essere motivato dalla commissione e precede logicamente l’attribuzione dei punteggi, non potendo risolversi in una mera ricezione delle dichiarazioni del concorrente. La rettifica spontanea dell’offerta per errore materiale ex art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è consentita solo se l’errore sia desumibile dall’atto stesso e la correzione non conduca a una modifica sostanziale: la modifica dei quantitativi non riscontrabile nella tabella originaria configura una nuova offerta, inammissibile perché successiva al termine di presentazione.
Il Fatto
Una società, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta per il noleggio di sistemi di videolaparoscopia 4K, contestando la conformità dell’offerta della controinteressata, prima classificata, ai requisiti minimi della legge di gara e la legittimità della rettifica per errore materiale ammessa dalla stazione appaltante. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato anche la delibera con cui l’amministrazione aveva rettificato la precedente aggiudicazione, correggendo l’offerta dell’aggiudicataria dopo il termine di presentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo, relativo alla mancanza del requisito minimo dell’autofocus sulla testina della telecamera offerta. Il capitolato richiedeva tale caratteristica a pena di esclusione e la stazione appaltante aveva confermato la sua natura essenziale in sede di chiarimenti. La controinteressata, offrendo un prodotto con messa a fuoco manuale, ha invocato il principio di equivalenza, ma il Tribunale ha escluso che esso possa applicarsi, poiché la lex specialis non esplicitava le finalità del requisito: la qualificazione del requisito come strutturale o funzionale dipende dall’esplicitazione dei bisogni dell’amministrazione, non dalla natura del requisito stesso. L’offerta di un prodotto privo di una caratteristica minima richiesta a pena di esclusione integra un aliud pro alio, non sanabile.
La Corte ha inoltre rilevato che, anche volendo qualificare la caratteristica come funzionale, il giudizio di equivalenza non sarebbe comunque legittimo: la commissione ha recepito la dichiarazione di equivalenza della controinteressata senza alcuna autonoma e motivata valutazione sull’idoneità del prodotto a soddisfare le funzionalità richieste, sovrapponendo il giudizio di equivalenza, che attiene all’ammissibilità dell’offerta, alla successiva fase di attribuzione dei punteggi.
Con riferimento ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto illegittima la rettifica dell’offerta operata dall’aggiudicataria. La correzione, intervenuta dopo l’apertura dell’offerta, ha modificato i quantitativi di alcuni prodotti, ma tali quantitativi non risultavano in alcuna riga della tabella originaria. La fattispecie non integra gli estremi dell’errore materiale di cui all’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, poiché l’errore non è desumibile dall’atto stesso ma da fonti esterne: la rettifica ha quindi determinato una modifica sostanziale, configurando una nuova offerta presentata dopo il termine di scadenza.
In accoglimento del ricorso, la sentenza ha annullato i provvedimenti impugnati e dichiarato l’inefficacia del contratto, condannando la stazione appaltante e la controinteressata alle spese.
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Nota della Redazione
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