Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse negli esami di abilitazione forense (TAR Sicilia n. 1158 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite, nella specie assolto mediante compensazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato gli atti della sessione 2019 degli esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati, chiedendone l’annullamento: la graduatoria pubblicata il 04.08.2020, i verbali delle sottocommissioni presso le Corti d’Appello di Messina e de L’Aquila, il verbale della Commissione Centrale, nonché le votazioni riportate nei singoli elaborati, con esclusione dalla prova orale.
All’udienza di trattazione del ricorso la difesa ha dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare l’impugnazione. Il thema decidendum si è quindi spostato dall’esame nel merito dei vizi dedotti alla verifica delle condizioni dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente esprime la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Il percorso argomentativo muove dal principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. La parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia.
Da tale dichiarazione il giudice non può prescindere. Egli non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: non resta che prendere atto della caduta di una delle condizioni dell’azione e dichiarare l’improcedibilità.
Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216 e Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256, a conferma dell’indirizzo consolidato.
Resta l’onere della regolazione delle spese: il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione dell’esito meramente processuale della controversia. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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