Foglio di via obbligatorio: sufficienza delle denunce per la pericolosità sociale (TAR Puglia n. 1158 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio presuppone la concorrenza di due presupposti: l’appartenenza del soggetto a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e un giudizio di pericolosità fondato su elementi di fatto attuali e concreti. La valutazione deve essere rigorosa, perché la misura incide sulla libera circolazione e su diritti fondamentali della persona. Ai fini del giudizio prognostico rilevano il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati e il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva degli stessi rispetto ai beni della sicurezza e della tranquillità pubblica. Le plurime denunce penali e i controlli di polizia possono integrare tali elementi, senza che sia necessaria una condanna definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva la comunicazione ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 relativa alla proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio, formulata dalla stazione dei Carabinieri competente per il Comune di Mola di Bari, essendo indiziato per reati di minaccia aggravata commessi nel marzo 2021. Con memoria si opponeva alla proposta.

Il Questore della Provincia di Bari, con nota del 13.07.2021 notificata il 19.07.2021, ordinava il rimpatrio nel comune di residenza e il divieto di ritorno nel Comune di Mola di Bari e frazioni per tre anni, salva autorizzazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia deducendo violazione di legge, violazione dell’art. 8 CEDU, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’Amministrazione si costituiva resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la lettera c) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che assoggetta a misura di prevenzione coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Nel caso concreto il ricorrente era stato più volte denunciato per reati contro il patrimonio e, in data 13.08.2021, era stato sottoposto a controllo stradale in compagnia di un pregiudicato per stupefacenti; nel marzo 2021, a seguito di perquisizione del veicolo, era stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, con la quale poco prima avrebbe minacciato il conducente di un autoveicolo.

La Corte richiama l’orientamento del Cons. Stato III n. 3781 del 2018, secondo cui sono necessari elementi di fatto attuali e concreti per formulare il giudizio prognostico, assumendo rilievo centrale il profilo soggettivo della dedizione e quello oggettivo dell’attitudine offensiva dei reati rispetto ai beni tutelati. La misura preventiva, sul piano della tipizzazione normativa, è fortemente caratterizzata in termini penalistici: entrambi i profili vanno ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto e analizzando il potenziale offensivo delle condotte.

Il Collegio richiama altresì la necessità di una valutazione rigorosa in merito alla ricorrenza di indizi gravi, dovendosi fondare la misura su elementi di fatto concreti che corroborino il giudizio di pericolosità (cfr.: TAR Marche Ancona I n. 203 del 2019), e conferma la corretta applicazione del criterio di interpretazione tassativizzante della normativa (Cons. Stato III n. 7575 del 2019). Nel caso di specie le allegazioni dell’Amministrazione evidenziano elementi attuali e concreti su cui basare il giudizio di pericolosità sociale, non difettando il carattere di specificità e individualità dello stesso.

Il TAR dichiara quindi inattendibili tutti i motivi, escludendo la violazione della normativa di settore, l’eccesso di potere e il vizio partecipativo: il provvedimento risulta ben istruito e ben motivato. Il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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