Cessazione degli effetti della sanzione disciplinare e onere di motivazione del diniego (TAR Emilia-Romagna n. 164 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo di cui all’art. 1369 del D.Lgs. n. 66/2010 non si risolve in una mera verifica temporale, ma postula l’accertamento di un effettivo ravvedimento del militare, da apprezzare sino al momento della decisione dell’Amministrazione. Il provvedimento che nega il beneficio è adeguatamente motivato quando, dopo avere considerato i pareri favorevoli dei superiori gerarchici, si fonda su elementi concreti e incontestati desumibili dalla documentazione caratteristica aggiornata. La valenza premiale dell’istituto giustifica il superamento dei pareri favorevoli dei superiori gerarchici, purché il diniego esprima un ragionamento immune da manifesta illogicità o irragionevolezza. Il difetto di motivazione non sussiste quando la flessione delle voci caratteristiche non risulti ripristinata su livelli attestanti il necessario recupero disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo aiutante in servizio presso il Corpo, ha impugnato la determina del 5 settembre 2023 con cui il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha respinto l’istanza di cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare irrogatagli in data 25 febbraio 2021, consistente in due giorni di consegna semplice.
All’istanza avevano fatto seguito quattro pareri favorevoli dei superiori gerarchici, resi tra aprile e settembre 2023. Nel corso del giudizio, in esecuzione di un’ordinanza presidenziale, è emerso che una successiva istanza analoga era stata accolta nel 2025. Il ricorrente ha comunque confermato l’interesse alla decisione ai fini della progressione di carriera, conducendo il Collegio a trattenere la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata dell’art. 1369 del D.Lgs. n. 66/2010, che attribuisce rilievo al parere dei superiori gerarchici e a tutti i precedenti di servizio del richiedente. L’Amministrazione non si è difesa nel merito, limitandosi a produrre la documentazione procedimentale.
Richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1652 del 25 febbraio 2025, il Tribunale qualifica il beneficio in termini di recupero del trasgressore e di valenza premiale collegata al ravvedimento dimostrato nel tempo. Da ciò discende che l’effettivo ravvedimento è presupposto indispensabile e non può esaurirsi nel mero decorso del tempo dalla comunicazione della punizione.
Su queste basi, il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione. Il diniego ha considerato le osservazioni del militare e i pareri favorevoli, articolando però autonome considerazioni alla luce della documentazione caratteristica aggiornata: la flessione delle voci relative all’autocontrollo, all’atteggiamento verso i colleghi e al senso della disciplina, rimaste immutate nel successivo documento caratteristico, non è stata contestata.
Il ragionamento del Comandante regionale, secondo il Tribunale, esprime la valutazione del presupposto del beneficio nel perimetro del potere discrezionale conferito, con argomentazioni circostanziate e non manifestamente illogiche. Il superamento dei pareri favorevoli dei superiori gerarchici risulta perciò giustificato, e il ricorso è respinto.
Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento della controversia. Il Tribunale ha altresì ordinato l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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