Rating di legalità premiale e assorbimento dei requisiti di ammissione (TAR Toscana n. 1158 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del rating di legalità resa in sede di domanda di partecipazione a un bando regionale opera come modalità semplificata di attestazione dei requisiti di ammissione che il rating stesso assorbe, non come trasformazione del requisito premiale in requisito di ammissione. L’operatore economico che dichiari un rating non più valido alla data di presentazione della domanda risponde della propria negligenza dichiarativa e non può pretendere l’attivazione del soccorso istruttorio, escluso espressamente dal bando per l’omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie. È pertanto inammissibile per carenza di interesse la censura che, in via subordinata, investa l’intera legge di gara per la non piena sovrapponibilità tra requisiti di ammissione e requisiti del rating, poiché il suo eventuale accoglimento non eliminerebbe l’esclusione fondata sulle dichiarazioni effettivamente omesse.
Il Fatto
Un raggruppamento di imprese partecipava a un bando regionale della Toscana per l’erogazione di contributi alla ricerca e allo sviluppo industriale. La capogruppo dichiarava il possesso del rating di legalità: il modulo di presentazione on line, una volta barrata la casella corrispondente, non consentiva di rendere le dichiarazioni sui requisiti di cui ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 del bando, che venivano automaticamente elise.
In sede di istruttoria di ammissibilità l’amministrazione accertava che il certificato di rating era scaduto il 3.12.2023, dunque prima della presentazione della domanda, avvenuta il 12.4.2024. Il raggruppamento veniva escluso e l’istanza di riesame era respinta. Proponeva quindi ricorso, deducendo la trasformazione del requisito premiale in requisito di ammissione, l’illegittimità del modello di domanda, la doverosità del soccorso istruttorio e, in via subordinata, l’illegittimità della legge di gara per l’insufficiente sovrapponibilità tra requisiti di ammissione e requisiti del rating.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la ratio del meccanismo contestato. La dichiarazione del rating non è stata trattata come requisito di partecipazione, ma come modalità semplificata di attestazione dei requisiti di ammissione, sul presupposto che questi ultimi siano assorbiti da quelli necessari per ottenere il rating. Il funzionamento del modulo trova conferma nell’allegato 1M al bando, che preclude l’inserimento delle dichiarazioni relative ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 quando sia barrata la casella “Sì”.
Da qui la conseguenza sull’onere del concorrente. Chi dichiara un rating il cui certificato è scaduto deve imputare a sé l’omessa dichiarazione, non avendo controllato – come era suo onere – la validità del certificato. Il Tribunale rileva che la ricorrente si limita a una telegrafica asserzione su un non meglio precisato errore materiale e non affronta il dato della scadenza risalente al 3.12.2023 rispetto alla domanda del 12.4.2024.
Poiché l’errore non è incolpevole, non può pretendersi l’attivazione del soccorso istruttorio. Il Collegio richiama il chiaro tenore dell’art. 12 del bando, non specificamente contestato, secondo cui il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1. I primi quattro motivi sono quindi infondati.
Quanto alla censura subordinata sull’illegittimità dell’intera legge di gara, il Tribunale ne afferma la carenza di interesse. Anche ammettendo che il rating non possa assorbire tutti gli oneri dichiarativi, la domanda resterebbe carente delle dichiarazioni sui requisiti sovrapponibili a quelli richiesti per il rating, e l’esclusione resterebbe comunque in piedi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità del caso e nessuna statuizione nei confronti del controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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