Il CCNL dichiarato in offerta è elemento essenziale non modificabile in verifica (TAR Lazio n. 5363 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo indicato dal concorrente in sede di offerta è un elemento essenziale dell’offerta economica, in quanto incide direttamente sulla determinazione dei costi della manodopera. L’impegno ad applicare un CCNL diverso, formulato per la prima volta nel corso del subprocedimento di verifica dell’equivalenza, integra una modifica sostanziale dell’offerta, inammissibile in quanto lesiva della par condicio tra i concorrenti. Il giudizio di equivalenza delle tutele, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e deve avere a oggetto il confronto tra sistemi retributivi collettivi di carattere generale e astratto, non già trattamenti economici individuali o clausole di salvaguardia ad personam. L’art. 11, comma 4, del codice dei contratti, relativo alla dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, si riferisce esclusivamente al concorrente che abbia già indicato in offerta tale contratto e non a chi ne abbia indicato uno diverso.

Il Fatto

Un consorzio stabile partecipava a una gara europea a procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione di barriere autostradali, risultando primo graduato. Il consorzio indicava come consorziata esecutrice una società che dichiarava di applicare il CCNL Metalmeccanica, diverso dal CCNL Edilizia imposto dalla lex specialis. In sede di verifica dell’equivalenza, la stazione appaltante contestava le differenze tra i due contratti collettivi. Il concorrente rispondeva proponendo l’applicazione di elementi economici ad personam e dichiarando, solo in quella sede, l’impegno della consorziata ad applicare il CCNL Edilizia ovvero a operare quale mero fornitore. La stazione appaltante disponeva l’esclusione del consorzio per modificazione sostanziale dell’offerta. Il consorzio impugnava il provvedimento di esclusione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, nel respingere il ricorso, osserva in primo luogo che dagli atti di gara emerge chiaramente la designazione della consorziata quale impresa esecutrice dei lavori e non quale fornitrice. La dichiarazione resa in sede istruttoria, con cui la consorziata veniva riqualificata come mero fornitore delle barriere, si pone in contrasto con il contenuto dell’offerta e configura una modifica sostanziale, con conseguente violazione della par condicio.

Quanto alla dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL Edilizia, il Collegio richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510, secondo cui il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta. L’impegno formulato per la prima volta in sede di verifica dell’equivalenza determina una modifica del contenuto sostanziale dell’offerta economica, originariamente parametrata ai costi del CCNL Metalmeccanica.

La Corte disattende l’interpretazione dell’art. 11, comma 4, del codice proposta dal ricorrente: la norma, nello stabilire che la stazione appaltante acquisisca la dichiarazione di impegno dall’operatore economico individuato, si riferisce al concorrente che abbia già indicato in offerta il CCNL della stazione appaltante, non a chi abbia indicato un diverso contratto collettivo e sia invece tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Sulla doglianza relativa alla possibilità di estromettere la consorziata, il TAR chiarisce che l’operazione si risolverebbe in un’inammissibile modifica di un elemento essenziale dell’offerta, non potendo il principio del risultato, avente natura di criterio interpretativo, derogare ai principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio.

Quanto al giudizio di equivalenza, il Collegio richiama il TAR Bologna, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 325, secondo cui l’impegno a garantire un superminimo non è idoneo a colmare le differenze tra i due CCNL, dovendo il confronto avvenire tra sistemi retributivi collettivi. Nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva riconosciuto la necessità di correttivi, ammettendo implicitamente la non equivalenza delle tutele; il provvedimento di esclusione risulta compiutamente motivato circa le divergenze tra i due contratti e il sindacato sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante non rileva profili di abnormità o illogicità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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