L’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 5799 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, notificata ai fini esecutivi e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuta a provvedervi senza che possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice. L’accertato inadempimento, non smentito da alcuna allegazione della parte pubblica, determina l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di esecuzione, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, ha agito dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il giudice ordinario ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo di euro cinquecento per ciascuna annualità mediante il rilascio della Carta con le modalità previste per il personale di ruolo.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento della statuizione di condanna. Il Ministero si è costituito in giudizio solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era regolarmente passata in giudicato, notificata all’Amministrazione nelle forme di legge e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’inadempimento dell’Amministrazione non era stato in alcun modo contestato, né erano stati forniti elementi idonei a giustificare il mancato adempimento. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova tra debitore e creditore, la mancata allegazione di fatti impeditivi o estintivi dell’obbligo di esecuzione comporta l’accoglimento della pretesa.
La Corte ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare esecuzione al giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di ottemperare alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin da ora il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto l’invio del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo i parametri propri delle procedure esecutive mobiliari e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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