Contratto di rete non è subingresso nella concessione demaniale (TAR Calabria n. 1158 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di rete stipulato tra il concessionario demaniale marittimo e una società terza non integra gli estremi del subingresso o della cessione della concessione, traducendosi piuttosto in uno svolgimento coordinato di attività imprenditoriale, sicché l’amministrazione che ne ravvisi la sostituzione soggettiva nella gestione dell’area demaniale compie un errore di valutazione. Parimenti illegittima è la revoca in autotutela fondata sull’affidamento del concessionario nella validità della SCIA trasmessa e dichiarata irricevibile solo in epoca successiva ai controlli, senza evidenze contrarie. La valutazione complessiva della condotta dell’affidatario, ai fini della decadenza di cui all’art. 47 cod. nav., deve quindi essere emendata dagli errori che la inficiano, fermo restando il potere dell’ente di rivalutare la vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di impresa individuale, era concessionario di un’area demaniale marittima di mq. 800 destinata a chiosco, con concessione scaduta il 31 dicembre 2023. Il 26 febbraio 2024 presentava istanza di rinnovo; il Comune rilasciava dapprima una concessione provvisoria ex art. 10 reg. es. cod. nav., subordinata al pagamento del canone, dell’addizionale regionale, alla costituzione di garanzia e alla regolarizzazione dell’imposta di registro.

Prima dell’avveramento delle condizioni, il 24 maggio 2024, personale della Questura accertava che il locale era gestito da una società terza, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 45-bis cod. nav., e che era in corso un evento musicale con somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni e senza etilometro. Il Comune, ricevuta la comunicazione, rigettava l’istanza di rinnovo e revocava in autotutela la precedente determinazione, ravvisando le ipotesi dell’art. 47, lett. b), e) ed f) cod. nav. Il ricorrente impugnava la determina del 19 luglio 2024, n. 2096.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra l’analisi su due profili di valutazione che inficiano il provvedimento. Quanto al primo, il ricorrente aveva stipulato con la società terza un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter ss. d.l. n. 5/2009, convertito con l. n. 33/2009, con cui si era convenuto che egli gestisse la logistica e gli spazi, mentre la società curava la parte produttiva e organizzava gli eventi. Per il Collegio l’istituto, di recente regolamentazione, non ha comportato la sostituzione della società al concessionario nella gestione dell’area, ma uno svolgimento coordinato di attività imprenditoriale.

L’amministrazione, invece, ha interpretato il fenomeno negoziale in termini di “subingresso” della società al concessionario: si tratta di schemi negoziali diversi da quello effettivamente in essere, con conseguente errore di lettura della fattispecie.

Il secondo profilo attiene alla SCIA. Alla data dei controlli la segnalazione per lo svolgimento dell’attività ricreativa era stata trasmessa; la sua irricevibilità è stata comunicata solo il 27 giugno 2024. Non emergendo dal materiale probatorio evidenze contrarie, il Collegio conclude che il ricorrente confidasse legittimamente nella validità ed efficacia della segnalazione.

Da questi due errori deriva l’illegittimità della valutazione complessiva della condotta posta a base della decadenza. Il ricorso è pertanto accolto e la determina annullata. Resta salvo il potere del Comune di rivalutare la vicenda amministrativa alla luce di quanto rilevato dal Tribunale. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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