Revocazione ordinaria inammissibile se i motivi erano deducibili con l’appello (TAR Puglia n. 1158 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione ordinaria contro una sentenza di primo grado del giudice amministrativo è inammissibile quando è proposta in pendenza del termine per l’appello e quando i vizi dedotti erano deducibili con quel gravame. Il rapporto tra i due rimedi è di natura suppletiva: la revocazione ordinaria è ammessa solo se i motivi non possono essere fatti valere in appello, perché il rimedio a critica libera prevale su quello a critica vincolata. L’art. 106, comma 3, cod. proc. amm. esige che i motivi non siano deducibili con l’appello. La revocazione resta un rimedio eccezionale e non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. Le sentenze rese ai sensi dell’art. 34, comma 4, ultimo capoverso, cod. proc. amm., come quelle di ottemperanza, sono appellabili ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Comune ha proposto revocazione ordinaria, ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza del TAR che lo aveva condannato al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione e la perdita della proprietà di un’area, in misura pari al valore di mercato, oltre al ristoro per il mancato godimento nel periodo di occupazione illegittima. Il Comune ha chiesto la rideterminazione delle somme o, in subordine, una consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che il verificatore incaricato in sede di ottemperanza non si fosse attenuto ai criteri fissati dalla precedente sentenza.
La parte privata si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto nel merito, oltre alla condanna alle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene condivisibile l’eccezione di inammissibilità. Il Comune ha proposto la revocazione avverso la sentenza di primo grado in pendenza del termine per proporre appello. Le censure formulate dovevano quindi essere veicolate con l’appello al Consiglio di Stato, mai interposto.
Il Tribunale ricostruisce il rapporto tra i rimedi. La sentenza impugnata era sicuramente appellabile, perché emessa ex art. 34, comma 4, ultimo capoverso, cod. proc. amm.. Sarebbe stata appellabile anche se resa in sede di mera ottemperanza al giudicato: l’art. 114 cod. proc. amm. estende alle impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza le disposizioni del rito e i termini del Libro III. Il Collegio richiama sul punto un orientamento precedente più restrittivo, superato dalla previsione normativa.
La revocazione, osserva il giudice, è esperibile solo rispetto a sentenze non sottoponibili all’appello, perché rese in grado d’appello o in unico grado (art. 395 cod. proc. civ.), oppure già passate in giudicato (art. 396 cod. proc. civ.). In quest’ultimo caso si parla di revocazione straordinaria. L’art. 106, comma 3, cod. proc. amm. precisa che la revocazione ordinaria contro le sentenze dei TAR è proponibile solo quando i motivi non possono essere dedotti con l’appello.
Il Collegio applica il principio di prevalenza dell’appello: la revocazione ha funzione suppletiva e resta un rimedio eccezionale, che non può diventare un terzo grado di giudizio. Nel caso concreto, la sentenza era stata pubblicata e notificata al Comune; il ricorso per revocazione è stato notificato e depositato quando i termini per l’appello non erano ancora spirati. I vizi dedotti — l’asserito scostamento del verificatore dai criteri fissati nella precedente sentenza e l’errata applicazione degli indici di fabbricabilità — ben potevano essere sollevati con l’appello.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono poste a carico dell’Amministrazione ricorrente, come liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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