Ordinanze sindacali di necessità e urgenza per pericolo alla condotta idrica (TAR Liguria n. 115 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del TUEL quando un manufatto realizzato dal privato in corrispondenza di una condotta idrica interrata determini un pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e per la continuità del servizio idrico. In presenza di atto plurimotivato, la sussistenza anche di uno solo dei presupposti normativi è sufficiente a sostenerne la legittimità. Le questioni relative all’esistenza della servitù di acquedotto e alla proprietà della tubazione restano estranee al vaglio dell’ordinanza e attengono a distinte sedi. L’ordine impartito al proprietario del fondo si risolve nella messa a disposizione dell’area e nell’assunzione delle spese, non nell’esecuzione materiale delle opere, la cui dettagliata articolazione tecnica può essere demandata al gestore. L’omissione dell’avviso di avvio del procedimento è giustificata da un’urgenza qualificata illustrata in motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno e del fabbricato abitativo ivi insistente nel Comune di Noli, aveva ottenuto nel 2023 un permesso di costruire per l’ampliamento dell’immobile. Durante gli scavi aveva rinvenuto un tratto di condotta idrica non indicato nelle mappe catastali, privo di atto costitutivo di servitù e facente parte del servizio idrico gestito dalla società affidataria, costituendo la condotta principale per l’afflusso di acqua potabile nel territorio comunale.
Dopo le segnalazioni del privato e le note del gestore, che aveva rappresentato la realizzazione di una corposa struttura in cemento armato direttamente sulla tubazione, il Comune aveva effettuato due sopralluoghi, rilevando l’impossibilità di interventi di manutenzione e il rischio, in caso di rottura, di interruzione dell’erogazione a gran parte dell’abitato e di dissesto del terreno. Il Sindaco ha quindi adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 3/2024, intimando al proprietario di consentire al gestore lo spostamento della condotta nel termine di quindici giorni. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, concernente la pretesa insussistenza dei presupposti degli artt. 50 e 54 del TUEL e il difetto di motivazione, il Tribunale osserva che l’ordinanza è atto plurimotivato: la sussistenza anche del solo presupposto del pericolo per la pubblica incolumità è sufficiente a sostenerne la legittimità.
I due verbali di sopralluogo e la nota del gestore documentano plurimi profili di pericolo: il peso del manufatto grava sulla tubazione e ne pregiudica integrità e funzionalità; in caso di guasto la riparazione diviene praticamente irrealizzabile in tempi ragionevoli; l’eventuale rottura comporterebbe l’interruzione del servizio per la maggior parte della popolazione e rischi di smottamento. L’attualità e imminenza del pericolo derivano dalla circostanza che tali eventi possono verificarsi in qualsiasi momento. La motivazione è stata ritenuta compiuta e idonea a rendere comprensibili le ragioni dell’atto.
Sul secondo motivo, il TAR chiarisce che le questioni relative all’inesistenza della servitù di acquedotto e alla proprietà comunale della tubazione sono estranee ai presupposti dell’ordinanza. Rileva la presenza della condotta nel sottosuolo del fondo, che legittima l’intimazione al proprietario. L’eventuale accertamento in altra sede potrà incidere su profili patrimoniali, non sulla legittimità dell’atto.
Sul terzo motivo, il Collegio precisa che al ricorrente non è stato imposto un facere tecnicamente complesso, ma solo di rendere disponibile l’area di proprietà e sostenere le spese. L’ordinanza extra ordinem non deve indicare i dettagli esecutivi delle opere, essendo sufficiente individuare il risultato da conseguire e le modalità di massima, con demandata al gestore l’articolazione di dettaglio.
Sul quarto motivo, relativo all’omissione dell’avviso di avvio del procedimento, il Tribunale richiama l’orientamento maggioritario secondo cui l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente non giustifica di per sé l’omissione, salvo che ricorra un’urgenza qualificata illustrata in parte motiva. Nel caso concreto l’atto ha espressamente rappresentato l’attualità del pericolo e l’indifferibilità delle misure. In ogni caso il vizio sarebbe irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non essendo mutato il contenuto dispositivo. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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