Nessun obbligo di pubblicazione integrale per gli idonei concorsuali (TAR Lazio n. 6607 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente disciplinato dall’art. 59, comma 11, d.l. n. 73/2021, la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, e non anche di quella comprensiva degli idonei, è conforme alla normativa di settore ove gli esiti rilevanti ai fini dell’immissione in ruolo siano conoscibili, anche tramite accesso agli atti. La durata annuale della graduatoria, prevista dalla disciplina speciale, prevale sulla normativa generale e non è irragionevole, rispondendo a esigenze di programmazione del reclutamento connesse al PNRR. L’indizione di una nuova procedura concorsuale, ancorché per i medesimi posti, non viola il principio di preferenza per lo scorrimento, che ha carattere relativo e può essere derogato in presenza di adeguata giustificazione.
Il Fatto
La controversia trae origine dal concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con d.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012 nella Regione Piemonte. I ricorrenti, tutti risultati idonei ma non utilmente collocati in graduatoria, hanno impugnato gli atti della procedura, ivi inclusi i decreti di scorrimento e l’indizione di un successivo concorso (c.d. PNRR 2), chiedendo l’annullamento degli stessi e l’accertamento del diritto alla commutazione della graduatoria in graduatoria ad esaurimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha escluso, richiamando la giurisprudenza della Sezione, che la disciplina concorsuale sia illegittima per la mancata previsione di una graduatoria degli idonei. Ha quindi respinto il primo motivo di ricorso, osservando che la normativa non impone la pubblicazione integrale della graduatoria ma solo degli esiti rilevanti per l’immissione in ruolo, e che le modalità adottate realizzano un corretto bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, con la posizione del singolo candidato conoscibile tramite gli strumenti di accesso agli atti.
Quanto alla durata annuale della graduatoria, il Collegio ha precisato che essa è stabilita espressamente dalla normativa speciale, che prevale sulla disciplina generale, e risponde a esigenze di programmazione del reclutamento e di attuazione degli interventi straordinari connessi al PNRR, senza alcuna irragionevolezza rispetto al principio di buon andamento.
Il secondo motivo è stato respinto rilevando che l’indizione di una nuova procedura concorsuale è prevista normativamente e risponde a esigenze organizzative autonome, oltre a garantire il principio del merito, consentendo anche a chi non ha superato il primo concorso, o non vi ha partecipato, di dimostrare le proprie competenze.
Il collegio ha infine precisato che il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie non ha carattere assoluto ma relativo, potendo essere derogato in presenza di adeguata giustificazione, quale quella rinvenibile nelle peculiarità della disciplina di settore e nelle esigenze di reclutamento dei programmi straordinari. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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