Ordine di demolizione atto dovuto e vincolato senza limiti di tempo (TAR Lazio n. 115 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è atto dovuto e a contenuto strettamente vincolato, che l’Amministrazione può adottare senza limiti di tempo, prevalendo l’interesse pubblico al ripristino dell’ordinato assetto del territorio. Il privato che realizza un’opera in assenza del titolo edilizio non può vantare alcun legittimo affidamento alla conservazione del manufatto abusivo. Accertato lo stato non legittimo dell’immobile, l’Amministrazione non può sostituire in via discrezionale la sanzione ripristinatoria reale con quella pecuniaria, collegata in via esclusiva agli interventi edilizi leggeri realizzati in assenza di SCIA. La mera violazione del termine di conclusione del procedimento non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha ordinato la demolizione di un complesso edilizio realizzato in assenza di titolo, con comminatoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’ordine concerneva un fabbricato residenziale unifamiliare, due fabbricati accessori totalmente abusivi e un tratto di recinzione in muratura. Con un secondo ricorso il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, riproponendo le medesime doglianze.

Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per irragionevolezza, per il lungo tempo trascorso tra il sopralluogo della Polizia Locale e la notifica del provvedimento, e la violazione del canone di proporzionalità in ragione della modesta consistenza degli abusi. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 per il tempo intercorso tra l’istanza di condono e il relativo diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, vertendo gli atti sulla medesima serie procedimentale. Ha poi dichiarato tardiva la memoria depositata dal ricorrente il 13.01.2025, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza fissato dall’art. 73 c.p.a., disponendone lo stralcio.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo. Dalla documentazione emergeva che l’ordine di demolizione era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, alla quale non aveva fatto seguito alcun contributo istruttorio. Quanto al tempo trascorso, l’ingiunzione a demolire è atto dovuto e a contenuto vincolato, adottabile senza limiti temporali. Il privato che edifica senza titolo non può vantare affidamento sulla conservazione dell’abuso, come ribadito dal precedente Cons. Stato n. 1297/2024.

La censura sulla proporzionalità non coglie nel segno. L’ordine di demolizione è provvedimento vincolato e l’Amministrazione non può sostituire la sanzione ripristinatoria reale con quella pecuniaria, riservata agli interventi leggeri privi di SCIA. Le opere discusse, prive di natura precaria, realizzano un aumento di volumetria che legittima la sanzione demolitoria in assenza di permesso di costruire.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’ordine concerne esclusivamente manufatti non oggetto di condono edilizio. La censura del ricorrente è generica, non specificando l’oggetto dell’istanza né il provvedimento di rigetto. Solo il Comune ha chiarito che il condono del 2004 riguardava obra diversa, non coltivata per mancato riscontro ai chiarimenti istruttori. Il Tribunale ha inoltre osservato che la mera violazione del termine procedimentale non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.

Quanto al ricorso avverso l’accertamento di inottemperanza, il ricorrente ha impugnato il verbale in via derivata, facendo valere vizi mutuati dall’atto presupposto. Le censure sono state ritenute infondate per le ragioni esposte. Non vi è prova della dedotta demolizione delle opere prima dell’acquisizione al patrimonio comunale, essendosi il ricorrente limitato a prospettare genericamente una SCIA priva di riscontro documentale. I ricorsi riuniti sono stati respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *