Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lazio n. 1219 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, sia rimasto ineseguito dall’Amministrazione. Presupposti dell’azione sono la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 tra la notificazione del titolo e quella del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina non comporta alcun compenso quando l’incarico ricade su un dirigente dell’Amministrazione, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con riferimento a due anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 15 luglio 2024, ma non aveva ricevuto esecuzione quanto all’attivazione della carta. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio per l’ottemperanza, escludendo dalla domanda il profilo delle spese liquidate dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, ravvisandole nella notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.

Nel merito, poiché non era controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio fissato in dispositivo.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, richiamando sul punto precedenti dello stesso TAR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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