Verifica anomalia: costo orario e monte ore retribuite (TAR Campania n. 4839 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il costo medio della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali non coincide con i trattamenti salariali minimi inderogabili, sicché dal solo mancato adeguamento ai valori tabellari non può desumersi la violazione dei minimi salariali. In sede di verifica di anomalia, il costo annuo del personale deve essere rapportato alle ore di lavoro effettivamente disponibili, non al monte ore retribuite comprensivo di ferie, festività, malattie e permessi, poiché le ore non lavorate, pur retribuite, non esprimono capacità produttiva utilizzabile per l’esecuzione del servizio. Le tabelle ministeriali non hanno valore assoluto e inderogabile: il concorrente può giustificare lo scostamento mediante dati aziendali concreti, ma ove non fornisca tale prova il giudizio di insostenibilità economica dell’offerta è legittimo.
Il Fatto
Una società, mandataria di un costituendo RTI, partecipava a una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, delle attività di supporto alla gestione e manutenzione della rete fognaria di una città, risultando prima classificata per il Gruppo Servizi (lotti 4 e 5). La Commissione sottoponeva l’offerta a verifica di congruità, contestando l’utilizzo, nella determinazione dei costi unitari della manodopera, di un monte annuo di 2.028 ore retribuite anziché delle ore mediamente lavorate risultanti dalle tabelle ministeriali. All’esito del subprocedimento, la stazione appaltante disponeva l’esclusione, confermata anche dopo l’istanza di autotutela e il successivo riesame disposto in sede cautelare. La società impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione dei lotti alle altre imprese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di riesame del 6 maggio 2026, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva sostituito il precedente atto quale fonte attuale della lesione, chiarendo e assorbendo la precedente motivazione.
Nel merito, ha respinto il motivo di incompetenza della Commissione rispetto al RUP, osservando che la lex specialis consentiva alla Commissione di svolgere gli approfondimenti tecnici, ferma l’imputazione della decisione conclusiva al RUP, il quale aveva sottoscritto il provvedimento di riesame assumendone la paternità.
Quanto al giudizio di anomalia, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre l’inderogabilità riguarda il trattamento minimo salariale. Ha quindi ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante di escludere la violazione dei minimi salariali e di ricondurre l’inattendibilità dell’offerta all’insostenibilità economica ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Il costo annuo del personale, ha precisato, deve essere rapportato alle ore effettivamente lavorate e non al divisore convenzionale previsto dal CCNL, che comprende ore prive di produttività.
La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che le richieste di chiarimenti avevano già specificamente contestato il rapporto tra costo annuo e divisore orario, e che la rettifica del parametro tabellare non aveva introdotto una nuova ragione di esclusione. Ha infine giudicato legittima la valutazione tecnica della stazione appaltante, che aveva quantificato la sottostima del costo della manodopera in misura superiore all’utile dichiarato, senza che la ricorrente avesse dimostrato, anche mediante i benefici fiscali prodotti solo in giudizio, la sostenibilità dell’offerta.
Nota della Redazione
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