La Commissione tecnica non vincola l’amministrazione e la regressione è legittima (TAR Sicilia n. 115 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica costituisce atto consultivo endoprocedimentale e non vincola l’autorità ambientale competente, la quale può discostarsene con motivazione adeguata e coerente. La valutazione di impatto ambientale esprime profili elevati di discrezionalità amministrativa e resta sottratta al sindacato giurisdizionale salvo che per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. L’annullamento in autotutela della VIA, disposto per la mancanza di uno studio idrogeologico completo e attuale, rispetta il termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, decorrendo dal momento in cui l’amministrazione acquisisce piena conoscenza dei fatti. La carenza documentale relativa alla modifica progettuale delle vasche di ricezione integra l’ipotesi di integrazione dell’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e giustifica la regressione del procedimento, ostativa al rilascio del PAUR.
Il Fatto
La società consortile affidataria del servizio di gestione dei rifiuti aveva presentato istanza di PAUR per un polo impiantistico destinato alla produzione di biometano e compost, da realizzarsi in un’area già interessata da una discarica dismessa. Il procedimento si era concluso con VIA positiva con prescrizioni e con successiva AIA.
Il Comune limitrofo aveva impugnato la VIA e gli atti presupposti, contestando in particolare il vincolo delle distanze dal centro abitato e dalle funzioni sensibili, nonché l’idoneità del sito rispetto alla falda e al pozzo idropotabile. Sopravvenuto l’annullamento in autotutela della VIA, la società e la società di progetto hanno impugnato il nuovo provvedimento assessoriale che, negato il PAUR per l’intero polo, lo aveva rilasciato solo per il revamping degli impianti a servizio della discarica. I ricorsi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai ricorsi avverso il diniego, escludendo la dedotta doverosità del rilascio del PAUR. Secondo la direttiva assessoriale richiamata, il procedimento prevede una conferenza decisoria successiva alla VIA: nel caso concreto questa non si era ancora tenuta e, soprattutto, era venuto meno per annullamento d’ufficio un presupposto necessario, cioè la valutazione di impatto ambientale. Non è pertanto invocabile la regola delle posizioni prevalenti.
Il TAR ritiene legittimo l’esercizio dell’autotutela senza previa riconvocazione della conferenza, in applicazione dell’art. 20 legge regionale n. 7/2019, che non la impone, diversamente dall’art. 14-quater legge n. 241/1990. La stessa amministrazione procedente può attivare il ritiro di propria iniziativa, né è configurabile l’inosservanza del termine annuale: il dies a quo decorre dalla piena conoscenza delle criticità idrogeologiche, emerse solo dall’esame congiunto dei due procedimenti e dal modello preliminare depositato in corso di istruttoria. Il Collegio ipotizza in ogni caso la falsa rappresentazione dei fatti, idonea a consentire il ritiro oltre il termine.
Nel merito, il parere della Commissione tecnica specialistica non è vincolante: la direttiva assessoriale lo configura come atto consultivo di supporto, mentre la VIA implica un bilanciamento di interessi non riducibile a mero giudizio tecnico. Il sindacato resta limitato alla manifesta illogicità e al difetto istruttorio, secondo i richiami alla giurisprudenza amministrativa contenuti nel testo.
La regressione procedimentale risulta motivata su quattro rilievi: mancata considerazione delle criticità già espresse sulla componente acque sotterranee; omessa integrazione sulla fascia di rispetto del pozzo idropotabile; natura di mera richiesta documentale della prescrizione sul riposizionamento delle vasche; incoerenza della qualificazione come mera rifunzionalizzazione. La mancanza di tavole grafiche e relazione tecnica sulla modifica delle vasche integra l’ipotesi dell’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e costituisce fattore ostativo al PAUR.
Ne deriva il rigetto dei ricorsi avverso il diniego e l’improcedibilità dell’impugnazione della VIA annullata e dell’AIA che su essa si fondava, oltre all’inammissibilità delle censure avverso atti endoprocedimentali. La domanda di nullità delle deliberazioni di aggiornamento del piano d’ambito è dichiarata inammissibile, per ne bis in idem e per tardività rispetto ad atti a pubblicità legale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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