Contributo unificato dovuto ex lege anche senza statuizione e ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 1161 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’obbligazione di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente per un importo predeterminato e prescinde da una specifica statuizione del giudice. Essa è sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare. Ne consegue che il rimborso a carico del soccombente è ottemperabile anche quando la sentenza non contenga alcuna pronuncia sul punto, e anche quando la parte soccombente non si sia costituita o sia stata esonerata dalle spese per compensazione. Il giudice dell’ottemperanza accerta il passaggio in giudicato del titolo, la decorrenza del termine dilatorio e ordina all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, nominando per l’ulteriore inottemperanza il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori. Il titolo era stato notificato all’ente e non era stato appellato. Il ricorrente chiede inoltre che sia ordinato al Comune di rifondere il contributo unificato versato, pari a € 300,00, pur in assenza di una espressa statuizione sul punto nella sentenza da eseguire.

Il Comune intimato non si costituisce in giudizio. La causa viene trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Accerta che la sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente ed è passata in giudicato. Rileva che dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.

Su questa base dichiara l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Il titolo esecutivo è dunque accertato nella sua efficacia e nella sua attualità.

La parte più rilevante della decisione riguarda il contributo unificato. Il Collegio ne ordina la refusione anche in assenza di statuizione espressa nella sentenza ottemperanda. Richiama l’art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, che pone l’obbligazione di pagamento ex lege e la fa gravare in ogni caso sulla parte soccombente. La pronuncia richiama il principio affermato da Cass. civ., sez. III, n. 38943/2021: l’obbligazione non necessita, ai fini dell’ottemperanza, di una specifica statuizione in sentenza, e permane anche quando il soccombente non si sia costituito o sia stato esonerato dalle spese per intervenuta compensazione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Segretario comunale di altro Comune, con il compito di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il Collegio precisa che il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il compenso del commissario viene riservato a successiva determinazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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