Trattamento pensionistico Carabinieri e sei scatti ex art. 6-bis (TAR Lazio n. 8862 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il personale della Polizia di Stato, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale l’Arma dei Carabinieri, in ragione dell’ampia nozione di “Forze di Polizia” richiamata dalla norma. L’attribuzione spetta a chi cessi dal servizio per età, per inabilità permanente o deceduto, nonché, ai sensi del secondo comma, al personale che richieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza previsto dal secondo comma non è perentorio, non essendo ad esso ricollegata alcuna decadenza, e la sua violazione non preclude il riconoscimento del beneficio. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda dal 27 febbraio 2022, all’età di 58 anni, con 39 anni di servizio utile maturati ai fini pensionistici. L’INPS aveva elaborato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza riconoscere il beneficio del computo di sei scatti stipendiali figurativi previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990.
Il militare aveva quindi impugnato il prospetto, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS con inclusione del beneficio. L’INPS non si era costituito in giudizio, mentre il ricorrente aveva insistito nelle proprie conclusioni con memoria depositata in vista dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la natura provvedimentale del prospetto di liquidazione impugnato, ritenendo di poter prescindere dall’esame della domanda di annullamento. La controversia, vertendo su diritti soggettivi, è stata attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Quanto alla regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha rilevato che la notifica del ricorso, avvenuta il 20 dicembre 2023, era stata effettuata all’indirizzo PEC che all’epoca costituiva il domicilio digitale dell’INPS risultante dal registro IPA. In forza del principio tempus regit actum, la notifica è stata pertanto ritenuta valida alla stregua dell’art. 28 d.l. n. 76/2020.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, per l’ampiezza della nozione di “Forze di Polizia” ivi utilizzata, trova applicazione anche nei confronti del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale l’Arma dei Carabinieri. La situazione del ricorrente, che aveva compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, è stata ricondotta alla fattispecie del secondo comma della disposizione, con conseguente diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS.
Quanto all’eccezione fondata sul mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di quiescenza, il Collegio ha escluso che dalla violazione del termine possa discendere alcuna conseguenza decadenziale, non essendo il termine qualificato come perentorio né essendo ad esso ricollegata una decadenza espressa. L’ambiguità della disposizione non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine effetti preclusivi, richiedendo la decadenza la chiarezza dei relativi presupposti.
Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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