Rigetto cittadinanza per condanne nel periodo di osservazione e dichiarazione mendace (TAR Lazio n. 12726 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 è atto amplissimo discrezionale, in cui l’Amministrazione valuta il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Le condanne penali intervenute nel decennio anteriore alla domanda, costituente il periodo di osservazione, e la recidiva sono espressione di una non compiuta integrazione, rilevando anche a prescindere dagli esiti processuali e dall’entità della pena. La dichiarazione non veritiera sulla propria situazione penale, resa in un procedimento ad istanza di parte, legittima il diniego sotto un profilo oggettivo, indipendentemente dall’accertamento del reato di falso ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello amministrativo, salva la manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
Con decreto del 12 ottobre 2022, il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 3 maggio 2018, rilevando plurime condanne penali — per introduzione di prodotti con segni falsi, ricettazione e vendita di prodotti con segni mendaci — di cui una con recidiva riconosciuta, nonché la dichiarazione mendace resa all’atto della domanda sulla propria situazione penale. Avverso il diniego il ricorrente deduceva l’illegittimità per risalenza dei reati, scarso disvalore giuridico, carenza istruttoria, insufficiente motivazione e violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino è oggetto di provvedimento di concessione che presuppone amplissima discrezionalità amministrativa, esplicantesi nel potere valutativo sul definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. In tale sede assumono rilievo tutti gli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, tra cui l’assenza di precedenti penali.
Quanto alla risalenza delle condotte, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione può legittimamente valorizzare i reati commessi nel decennio anteriore alla domanda, trattandosi del periodo di osservazione in cui devono maturarsi i requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta. Il giudice non può, per ciò solo, sconfinare nel merito della scelta amministrativa.
In ordine al disvalore giuridico, la Corte ha precisato che le risultanze penali si valutano negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, dovendosi formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione. Il Ministero aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della ricettazione, quale reato plurioffensivo, e sulla recidiva, espressiva di specifica pericolosità sociale.
Riguardo alla dichiarazione mendace, il TAR ha affermato che, nei procedimenti ad istanza di parte, la non veridicità dell’autodichiarazione rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante. Infine, il Collegio ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, essendo sufficiente che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, delle osservazioni presentate.
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Nota della Redazione
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