Sei scatti anche a chi cessa dal servizio a domanda (TAR Sicilia n. 1666 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, è tuttora in vigore e trova applicazione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nei confronti di tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, con qualifiche equiparate a quelle espressamente elencate. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava l’istituto ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, con esclusione del collocamento a domanda: la disciplina limitativa non è più in vigore. Il diritto ai sei scatti spetta quindi anche al personale che cessa dal servizio a domanda, non essendo ostativo il termine del 30 giugno, che integra un semplice onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo e non un termine di decadenza. Il termine di prescrizione del diritto decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione, non dal collocamento in congedo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di finanza collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori. Nel ricorso era stata formulata anche una domanda di ricostruzione della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, sul presupposto del collocamento in congedo risalente al 31 luglio 2018. Il Collegio ha rilevato d’ufficio una possibile parziale inammissibilità della domanda pensionistica, estranea alla propria giurisdizione, e ha assegnato termine ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il ricorrente ha dichiarato che quella domanda era frutto di mero errore materiale, rinunciandovi in subordine.

La Motivazione della Corte

Perimetrata la domanda al solo TFS, il ricorso è dichiarato integralmente ammissibile, rientrando la pretesa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è respinta: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. L’eccezione di prescrizione è parimenti infondata, poiché il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione, adottato nell’agosto 2020, e il ricorso, depositato il 23 febbraio 2025, è tempestivo.

Nel merito il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una disposizione novellatrice non fa rivivere la norma originaria: la disciplina limitativa ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più in vigore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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