Demolizione di container abitativi e recinzione: no alla valutazione atomistica delle opere (TAR Sardegna n. 1161 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è pienamente legittimo anche quando sia stato adottato in pendenza di un sequestro preventivo penale, poiché il sequestro non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio e opera soltanto un effetto di congelamento del termine assegnato al privato per la riduzione in pristino, che ricomincia a decorrere solo dal dissequestro. La valutazione dell’abuso edilizio impone una considerazione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi apprezzare l’insieme nel suo contestuale impatto sul territorio e non i singoli interventi isolatamente considerati. La destinazione di un manufatto a esigenza abitativa stabile, la sua collocazione su basamento e la sua consistenza escludono la riconducibilità all’edilizia libera, a nulla rilevando la precarietà strutturale o la potenziale rimovibilità. L’ordinanza non è affetta da genericità quando descrive analiticamente le opere, non essendo necessaria l’indicazione degli estremi catastali.

Il Fatto

I ricorrenti, componenti di un nucleo familiare dimorante in un campo sosta del Comune di Selargius, a seguito dell’ordinanza di sgombero integrale dell’area, acquistavano un appezzamento di terreno in zona agricola e vi collocavano un manufatto costituito da containers metallici, con recinzione e cancello d’ingresso.

A seguito di sopralluogo della vigilanza edilizia e di sequestro preventivo convalidato dal G.I.P., il Comune intimava la demolizione delle opere e la rimessione in pristino. I ricorrenti impugnavano l’ordinanza deducendo genericità del provvedimento, riconducibilità di recinzione e cancello all’edilizia libera, natura precaria e amovibile del manufatto e nullità dell’ordine per inesigibilità dell’obbligo in costanza di sequestro penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla pretesa genericità, il Tribunale rileva che l’ordinanza e il verbale di sopralluogo indicano dimensioni, consistenza e componenti delle opere, con descrizione sufficientemente puntuale. Richiamando Cons. Stato n. 7103 del 2019, si afferma che la mancata indicazione degli estremi catastali non costituisce vizio, essendo necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere, sì da consentire al destinatario la rimozione spontanea.

Sulla recinzione e sul cancello, il TAR esclude la riconducibilità all’edilizia libera: l’estensione rilevante del lotto e l’altezza non trascurabile determinano un’apprezzabile alterazione ambientale ed estetica. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui le opere di delimitazione vanno valutate in base all’impatto effettivo e non alla tipologia astratta, con necessità del permesso di costruire ove la soglia della trasformazione urbanistica risulti superata.

Il passaggio centrale è di ordine metodologico: la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, dovendosi considerare l’insieme nel suo contestuale impatto edilizio. Non è consentito scomporre una parte dell’intervento per negarne l’assoggettabilità a sanzione demolitoria, derivando il pregiudizio all’assetto del territorio dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni, come affermato da Cons. Stato n. 4537 del 2023 e Cons. Stato n. 1350 del 2021.

Quanto ai containers, il TAR valorizza la collocazione su basamento in blocchi di cemento, la superficie di circa 60 mq, l’altezza di mt 3,25 e la dichiarata destinazione ad abitazione della famiglia: elementi che smentiscono la pretesa precarietà. Richiamando Cons. Stato n. 4116 del 2015, si ribadisce che la precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato e non ammette destinazioni permanenti.

Sul quarto motivo, il Collegio ricostruisce i tre orientamenti formatisi in seno al Consiglio di Stato sul rapporto tra sequestro penale ed eseguibilità dell’ingiunzione. Aderisce alla tesi del contemperamento, già espressa da Cons. Stato n. 8807 del 2025: il sequestro non incide sulla legittimità dell’ordinanza, ma opera un effetto di congelamento del termine per la demolizione per tutta la sua durata. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione dei peculiari contorni della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *