Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta elettronica docenti (TAR Toscana n. 1161 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ritardo dell’amministrazione nella corresponsione delle somme accertate giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La condanna presuppone la mancata esecuzione del titolo e il superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 346 del 1 agosto 2023. Con quel titolo era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale emittente il 28.03.2024. Notificato il titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 2.08.2023, decorreva il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del titolo. La circostanza è decisiva: il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto, non essendo contestata né la sussistenza del giudicato né la sua ineseguità. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario. La loro liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti. Il dispositivo accoglie integralmente il ricorso e condanna il Ministero alla refusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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