Prove non equipollenti agli esami di Stato: sufficiente il PEI con obiettivi differenziati (TAR Lombardia n. 870 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione alle prove d’esame di Stato con valore equipollente per gli studenti con disabilità postula che il percorso formativo, ancorché personalizzato mediante il PEI, sia comunque idoneo, secondo la valutazione del Consiglio di Classe, a conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti dall’ordinamento. La delibera di non ammissione alle prove ordinarie e di contestuale svolgimento di prove non equipollenti è legittima quando il percorso scolastico si sia svolto sulla base di un PEI con obiettivi differenziati, senza che sia mai emersa la condizione per vagliare il passaggio a un percorso ordinario. In tale evenienza non ricorrono i presupposti per la tutela del legittimo affidamento.
Il Fatto
La questione trae origine dalla comunicazione, trasmessa dall’Istituto di Istruzione Superiore a mezzo P.E.C., con cui il Consiglio di Classe deliberava di non ammettere lo studente a sostenere le prove ordinarie dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, disponendo lo svolgimento di prove non equipollenti, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo.
Avverso tale provvedimento lo studente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio, ha ritenuto la domanda cautelare sprovvista del prescritto fumus boni iuris. Il ragionamento muove dal principio per cui l’ammissione alle prove di valore equipollente presuppone un percorso di studi che, seppur personalizzato, sia idoneo a raggiungere, sia pure a livello minimo, gli obiettivi di apprendimento fissati dall’ordinamento scolastico. Tale valutazione è rimessa all’organo tecnico preposto, ossia il Consiglio di Classe.
Nella specie, il Consiglio di Classe aveva fondato la propria delibera sul percorso scolastico seguito dallo studente, caratterizzato sin dal terzo anno di liceo da un piano educativo individualizzato con obiettivi differenziati. Il Tribunale ha osservato come non fossero mai emerse, né fossero state rappresentate all’istituzione scolastica, le condizioni per vagliare un passaggio dello studente a un percorso ordinario, richiamando al riguardo le Linee Guida di cui al DM 29/12/2020, n. 182, come modificato dal DM 1/08/2023, n. 153.
Il Collegio ha quindi ritenuto l’operato dell’amministrazione scolastica immune dalle censure dedotte, essendo informato all’esigenza di coniugare la tutela del diritto allo studio con la salvaguardia delle condizioni di fragilità dello studente. Ha escluso altresì la sussistenza dei presupposti per la tutela del legittimo affidamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto (cfr. Cons. Stato, V, 18-02-2025, n. 1305), non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi per la relativa protezione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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