Concessione demaniale marittima, improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 133 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse la dichiarazione del ricorrente, notificata alle controparti, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, ove non contrastata dalle parti resistenti, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite è disposta quando la definizione del giudizio non è preceduta da alcuna pronuncia cautelare e la parte resistente non si oppone alla richiesta di compensazione formulata dal ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota del Comune di Olbia del 21 gennaio 2021, con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, relativa alla concessione demaniale marittima n. 125/2004 per la posa di ombrelloni e lettini. Unitamente a tale atto, la ricorrente contestava la determinazione comunale del 31 dicembre 2020 concernente la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime vigenti nonché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il giudizio vedeva costituito solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre il Comune di Olbia, la Regione Autonoma della Sardegna e gli altri ministeri evocati non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna rileva che, con memoria depositata il 4 dicembre 2025 e notificata alle controparti, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio osserva che la difesa erariale, unica parte costituita e solo formalmente, non si è opposta alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
La Corte evidenzia inoltre che nel corso del giudizio non è intervenuta alcuna pronuncia, non avendo la parte ricorrente presentato istanza cautelare. Tale elemento, unitamente alla mancata opposizione della controparte, consente di accogliere la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti.
La decisione, assunta all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., non entra nel merito delle questioni relative alla concessione demaniale marittima, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per volontà espressa della stessa parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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