L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si estende alle spese e (TAR Calabria n. 1165 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro, una volta decorso inutilmente il termine di moratoria. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora, con facoltà di provvedere su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in caso di ulteriore inerzia, il loro pagamento è affidato al medesimo commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Con sentenza n. 471/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31.8.1999, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per complessivi 159 giorni, e ha condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.
Notificata la sentenza e presentata richiesta di pagamento, la ricorrente ha denunciato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e il Ministero deve eseguire la pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato, affinché, su istanza di parte, provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Sulla richiesta di penalità di mora, non ravvisandosi iniquità o cause ostative, il Tribunale la riconosce e la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, come indicato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza, richiamando gli artt. 95 e 510 c.p.c.
Nota della Redazione
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