Occupazione sine titulo e poteri del giudice amministrativo tra acquisizione e restituzione (TAR Lombardia n. 10 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione e trasformazione di un bene conseguente a una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che l’amministrazione abbia agito in assoluto difetto di potestà ablativa. La valutazione comparativa degli interessi e la scelta tra acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e restituzione del bene sono riservate alla discrezionalità dell’amministrazione: la domanda di condanna all’adozione del provvedimento è pertanto inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Il giudice amministrativo può invece accertare l’illecita occupazione e ordinare la cessazione della situazione antigiuridica. Le pretese patrimoniali di indennizzo e risarcimento restano estranee a tale accertamento e possono essere esaminate solo dopo la definizione del regime proprietario del terreno.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di terreni siti nel Comune di Torre d’Isola, ha convenuto in giudizio l’Anas s.p.a. e la società concessionaria autostradale, lamentando l’occupazione sine titulo e l’irreversibile trasformazione delle aree per la realizzazione di un raccordo autostradale, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio. Dopo aver messo in mora le resistenti e quantificato in una somma determinata l’indennizzo e il risarcimento dovuti ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ha chiesto la condanna all’adozione del provvedimento di acquisizione e alla corresponsione delle relative somme.

Le resistenti si sono costituite eccependo, tra l’altro, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’intervenuta usucapione delle aree e, per la concessionaria, la propria estraneità alla mancata conclusione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, accogliendola solo in parte. Richiamando la Corte costituzionale, sentenza n. 71/2015, il Tribunale ribadisce che la valutazione comparativa degli interessi e la decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione sono riservate alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione. Nella misura in cui mira a ottenere una condanna all’adozione del provvedimento, la domanda è quindi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Diversamente, la domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta e di cessazione dell’antigiuridicità rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Richiamando TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 1 del 2016, il Collegio qualifica la fattispecie come occupazione conseguente a dichiarazione di pubblica utilità — adottata nel 1964 — e non come occupazione usurpativa, con conseguente giurisdizione amministrativa.

Quanto all’eccezione di usucapione, il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le pronunce Sez. IV n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014: l’acquisto per usucapione opera solo nei ristretti limiti in cui sia configurabile il carattere non violento della condotta, sia individuabile il momento della interversio possessionis e la prescrizione decorra dal 30 giugno 2003. Nel caso concreto il termine è stato interrotto con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 1165 e 2943, comma 1, cod. civ., e l’eccezione va respinta.

Nel merito il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016 e n. 2 del 2020: la condotta illecita dell’amministrazione configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. e cessa solo nei casi previsti dall’art. 42-bis. La scelta tra acquisizione e restituzione spetta all’amministrazione o al commissario ad acta. Quanto all’individuazione del soggetto tenuto, sulla scorta di Cons. Stato, sez. IV, n. 1252/2020, il Collegio ritiene responsabile l’Anas s.p.a., quale ente concedente, e non la concessionaria incaricata della gestione.

Il Tribunale accoglie quindi la domanda di cessazione dell’illecita occupazione, ordinando all’Anas di decidere entro sessanta giorni se adottare il provvedimento di acquisizione o restituire i terreni, e respinge le domande di indennizzo e risarcimento, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4025/2020 e n. 8559/2021. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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