Revisione prezzi e compensazione non sovrapponibili nel diniego della stazione appaltante (TAR Veneto n. 1014 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia della revisione prezzi il riparto di giurisdizione non dipende dalla qualificazione formale della pretesa economica, ma dalla verifica del carattere vincolato e automatico del meccanismo. La giurisdizione amministrativa sussiste quando il diniego opposto dalla stazione appaltante incide sull’operatività stessa del rimedio revisionale e sulla conformazione della clausola. La revisione prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), d.l. n. 4/2022 e la compensazione di cui alla lettera b) della medesima disposizione sono istituti distinti, con presupposti e funzioni differenti: il limite del comma 5, che esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, non è estensibile alla revisione. Un generico rinvio contrattuale all’art. 29 d.l. n. 4/2022 va riferito, in materia di revisione, alle sole disposizioni compatibili con tale istituto.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria dei lavori di efficientamento energetico di un teatro comunale, ha impugnato le note con cui il responsabile del procedimento ha respinto la richiesta di adeguamento dei prezzi, dapprima negando l’applicazione del meccanismo di adeguamento automatico e, in seguito, escludendo i lavori dalla revisione perché contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Il contratto, sottoscritto nel marzo 2023, richiamava all’art. 2, comma 4 l’art. 29 d.l. n. 4/2022 in materia di revisione dei prezzi; la lettera di invito distingueva la revisione dalla compensazione, disciplinandole separatamente. Di qui il ricorso al TAR, con domanda di annullamento e di accertamento del diritto alla revisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il criterio di riparto richiede di verificare se la controversia investa l’esercizio di un potere autoritativo della stazione appaltante incidente sulla conformazione del rapporto. La giurisdizione ordinaria ricorre quando l’Amministrazione applichi un meccanismo integralmente vincolato e predeterminato; resta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la pretesa involga il corretto esercizio del potere di conformazione della clausola revisionale o la verifica dei presupposti di operatività.

Il Collegio distingue l’adeguamento automatico dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, ancorato a parametri oggettivi, dalla fattispecie dell’art. 29 d.l. n. 4/2022, che presuppone l’inserimento e la concreta conformazione di una clausola revisionale con richiamo all’art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50/2016. Nel caso concreto l’Amministrazione ha negato in radice l’applicabilità della revisione, operando una scelta interpretativa che incide sul contenuto della clausola: la posizione dell’appaltatore ha consistenza di interesse legittimo e la lite ricade nell’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a.

Superate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità — il primo diniego riguardava un istituto diverso e gli atti lesivi sono quelli del 2024, tempestivamente impugnati, né emerge alcun termine decadenziale — il Collegio affronta il merito. Il punto decisivo è la non sovrapponibilità tra revisione prezzi e compensazione: l’art. 29, comma 1, contempla alla lettera a) la revisione e alla lettera b) la compensazione, e il comma 5 esclude “dalla compensazione” i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta.

Il dato letterale è confermato dal sistema e dalla lex specialis, che non operava un rinvio indistinto all’intero art. 29. L’interpretazione del Comune svuoterebbe l’obbligo legale di inserire la clausola revisionale nei contratti relativi ai bandi pubblicati dopo il 27 gennaio 2022. Il finanziamento FOI e l’aggiornamento dei prezzi nel quadro economico spiegano l’inapplicabilità dell’art. 26, comma 6-ter, ma non escludono la distinta revisione. Il concordamento di nuovi prezzi per lavorazioni migliorative non equivale a rinuncia. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e rinvio all’Amministrazione per la quantificazione; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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