Patente revocata e nulla osta prefettizio: il triennio non richiede la riabilitazione (TAR Puglia n. 1166 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 120, comma 3, cod. strada vigente prima della novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, il triennio dalla revoca costituisce condizione unica e non aggiuntiva rispetto ai requisiti morali del primo comma. Decorso tale termine, il Prefetto non può dichiarare inammissibile l’istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente per il solo fatto che l’istante non abbia ottenuto la riabilitazione penale. Egli deve invece esercitare un potere discrezionale a esito libero, valutando le circostanze del caso concreto in funzione di pubblica sicurezza. Il diniego che si limiti a rilevare l’assenza della riabilitazione è quindi illegittimo per erronea applicazione della norma. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in ragione della natura discrezionale di quel potere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la revoca della patente a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell’applicazione della sorveglianza speciale di P.S., poi revocata. Il 13 settembre 2024 ha chiesto alla Prefettura il nulla osta per conseguire una nuova patente. La Prefettura ha riscontrato negativamente l’istanza dichiarandola inammissibile per mancato conseguimento della riabilitazione.
Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia davanti al TAR, che in sede cautelare ha sospeso il provvedimento. Il Collegio ha poi trattenuto la causa in decisione all’udienza del 2 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Poiché la vicenda precede la novella dell’art. 8 della legge n. 177/2024, entrata in vigore il 10 dicembre 2024, opera il principio tempus regit actum: si applica il testo anteriore dell’art. 120 cod. strada. In quel quadro sussiste la giurisdizione amministrativa, perché la Prefettura disponeva di un potere discrezionale di valutazione in materia di pubblica sicurezza.
Nel merito il Collegio conferma integralmente la propria ordinanza cautelare, che aveva ravvisato il fumus boni iuris. Richiama l’orientamento della Sezione III del Consiglio di Stato (n. 8439/2022 e n. 11077/2022), secondo cui la riabilitazione penale non si aggiunge al decorso del triennio. Il comma 3 dell’art. 120 va letto come norma abilitante e non solo preclusiva.
Il Tribunale prende atto del contrasto interpretativo. Un primo indirizzo qualificava i commi 2 e 3 come fattispecie autonoma, tale per cui il solo decorso del triennio consentiva di ottenere la nuova patente. Un secondo indirizzo, cui la Prefettura aveva aderito, esigeva il duplice presupposto di riabilitazione e triennio. Il Collegio, richiamando la Corte costituzionale n. 152/2021 e la n. 99/2020, aderisce ora alla lettura del triennio quale condizione unica: imporre anche la riabilitazione esporrebbe il destinatario della revoca a un trattamento deteriore rispetto a chi richiede la patente per la prima volta.
Da qui l’illegittimità del diniego. Il nulla osta non discende automaticamente dal triennio: il Prefetto deve compiere una valutazione discrezionale a esito libero, verificando le esigenze lavorative e di salute dell’istante. Il provvedimento impugnato si è invece limitato a rilevare l’assenza della riabilitazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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