Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono test di rilevanza pubblica (TAR Puglia n. 1167 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, su indicazione regionale e in forza delle previsioni ministeriali, eseguono i test molecolari rt-PCR per la diagnosi da SARS-CoV-2 e ne trasmettono i dati alla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza. Ne consegue che l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 può essere esercitato nei loro confronti per conoscere i dati relativi a tale attività. Il diritto spetta a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo, non richiede motivazione ed è limitato solo dagli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis. L’inerzia del soggetto obbligato legittima il ricorso e la condanna a provvedere sull’istanza.
Il Fatto
La ricorrente presenta in data 23.11.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 a un laboratorio di analisi privato. Chiede di conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 trasmessi alle ASL regionali.
Il laboratorio non adotta alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente propone quindi ricorso per l’accertamento del diritto all’ostensione ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e, in subordine, ove ritenuto applicabile il rito dell’art. 117 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende tali obblighi, oltre che agli enti pubblici, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Il giudice verifica in concreto la riconducibilità del laboratorio a tale categoria. Richiama l’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, dalle quali emerge che i laboratori eseguono i test RT-PCR e ne fanno confluire i risultati nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.
La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nel ristretto elenco ministeriale dei soggetti autorizzati, previa indicazione regionale, alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli di Real Time PCR. Da qui la conclusione che l’attività integra la fattispecie normativa richiamata, realizzandosi un’attività di indubbia valenza pubblica. Irrilevante resta l’entità del bilancio, non contestata, poiché decisivo è che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse.
Il Collegio afferma che l’accesso civico generalizzato spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo e dal collegamento tra documento e situazione individuale, si esercita senza motivazione e va riconosciuto quando inerisce all’esercizio privato di pubbliche funzioni o comunque a un’attività di pubblico interesse. Il percorso argomentativo si fonda sul precedente della stessa Sezione (TAR Puglia Lecce, II, n. 968 del 26.07.2023) e su un indirizzo giurisprudenziale amministrativo ritenuto prevalente, con richiamo a TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18.06.2024 e TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 06.05.2024.
Non ravvisate ragioni per discostarsi, il ricorso è accolto nei confronti del laboratorio intimato. È dichiarato l’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate per giusti motivi, anche in un’ottica di equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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