Astreinte esecutiva contro Ministero con interessi legali e tetto 10% (TAR Campania n. 1447 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito esecutivo avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, accertata l’inosservanza del giudicato, ordina l’esecuzione fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, e va commisurata secondo il criterio della non manifesta iniquità. Il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem è il giorno dell’adempimento, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, permanendo un esercizio concorrente del potere. La misura è pari agli interessi legali sull’importo del giudicato, con limite massimo del 10% del dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1896/2024 del 13 marzo 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.500 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio.
Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha domandato la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza opporre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, non avendo l’amministrazione fornito alcun elemento idoneo a giustificare il mancato adempimento. Ne è derivato l’ordine di esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e la nomina, in caso di ulteriore inerzia, del commissario ad acta nella persona del Responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario.
Sul piano della penalità di mora, il Tribunale ha richiamato la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela, qualificando l’istituto come strumento volto a stimolare l’adempimento e non a produrre una sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte.
La quantificazione è stata ancorata a precisi criteri. Quanto al dies a quo, rileva il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Quanto al dies ad quem, rileva il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario: in tale ipotesi, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, l’amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere tra l’ente titolare ex lege e il commissario che provvede in sua vece.
Il Collegio ha quindi fissato come misura gli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella condanna, e ha individuato un tetto massimo del 10% dell’importo dovuto. Il limite è stato giustificato con la necessità di evitare che l’astreinte perda la propria funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione, richiamando i principi di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019.
L’accoglimento ha comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
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Nota della Redazione
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