Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1166 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina all’amministrazione l’esecuzione della sentenza quando constati l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’ordine di esecuzione va impartito entro un termine congruo, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, con sentenza 30 gennaio 2024 n. 131, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento a più annualità e con la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Formatosi il giudicato, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, non avendo l’amministrazione dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare il giudizio di ottemperanza. Ha poi constatato l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata, che non ha dedotto alcunché in ordine all’avvenuta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
Il TAR ha quindi accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Superata tale soglia, non residuano ostacoli all’accoglimento.
L’ordine impartito al Ministero consiste nell’emettere la carta del docente intestata alle ricorrenti e nell’accreditare la somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto di dover apprestare lo strumento di esecuzione indiretta, nominando commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di giorni 30 decorrente dall’accertato protrarsi dell’inottemperanza.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il TAR ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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