Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1167 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può conoscere domande ulteriori, ancorché correlate al giudicato stesso. Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, che non abbia eccepito né provato l’avvenuta esecuzione, il giudice ordina l’integrale adempimento entro un termine. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine. La condanna alle astreintes resta esclusa secondo l’orientamento della Sezione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1838 del 9 novembre 2023 del Tribunale di Trani — Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della c.d. Carta del docente e condannato il Ministero all’attribuzione di un valore corrispondente a quello perduto, per quattro annualità pari a € 2000,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 25 marzo 2024 e passata in giudicato come da certificazione del 18 settembre 2024, non era stata eseguita. Da qui il ricorso, notificato il 13 novembre 2024 e depositato il 19 novembre, per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ne delimita l’ambito alla stretta esecuzione del giudicato, escludendo la cognizione di ogni altra domanda pur correlata al giudicato.

Quanto ai presupposti, il giudice verifica la notifica del titolo esecutivo in copia conforme in data 25 marzo 2024. Ciò integra il requisito dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che subordina l’azione esecutiva contro la P.A. all’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica. La valenza di cosa giudicata è attestata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm. dalla certificazione del Tribunale di Trani.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia. Su tale presupposto ordina l’integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.

La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento dopo la scadenza, considerate le carenze organiche dell’Amministrazione rilevate in omologhe cause. La richiesta di astreintes è respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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