Ottemperanza per la carta docente: il giudice dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3657 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, instaurato per conseguire il rilascio della carta docente a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, è fondato quando l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione, che non deduca alcunché in ordine all’an e al quantum del credito, legittima l’accoglimento del ricorso con assegnazione di un termine per provvedere e nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’azione di ottemperanza non può estendersi alle spese di lite liquidate dal giudice di merito quando, essendo state distratte in favore del difensore, non ne sia stato richiesto l’adempimento nel medesimo giudizio.
Il Fatto
Con sentenza n. 5524/2024, depositata il 06.12.2024, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore. La ricorrente, non avendo ricevuto alcun pagamento, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Lombardia, chiedendo che fosse accertata l’inottemperanza del Ministero e che venisse disposto il pagamento delle somme dovute. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che, rispetto al titolo esecutivo formato dalla sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che il Ministero, costituitosi, non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura né ha contestato il credito nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando il comportamento processuale della ricorrente che aveva depositato la relata di notifica del titolo solo all’esito di un rinvio disposto a tal fine, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. L’accoglimento del ricorso è stato limitato al credito principale, escludendo le spese di lite liquidate dal giudice di merito, atteso che, essendo state distratte in favore del difensore, per esse non era stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
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Nota della Redazione
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