Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 72 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, esperibile ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertata inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi alla pronuncia del giudice ordinario. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Accertata la scadenza del termine e la persistente inerzia, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta; se questi è un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 560/2023 in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nell’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita, malgrado la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 5 febbraio 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm..
Quanto al termine, il Collegio ha accertato che risulta scaduto quello di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 21 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto la decisione richiama espressamente una serie di precedenti conformi dei tribunali amministrativi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, entro i sessanta giorni successivi, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nota della Redazione
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