Nessun risarcimento se la cooperativa non paga le somme dovute in convenzione (TAR Sicilia n. 1168 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della domanda risarcitoria per illecito aquiliano presuppone la verifica degli elementi costitutivi: l’ingiustizia del danno, intesa come lesione non iure e contra ius di una posizione tutelata, l’elemento soggettivo e il nesso di causalità tra condotta ed evento. Quando la convenzione urbanistica impone alla cooperativa il pagamento immediato delle somme per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione, l’omesso versamento preclude la configurazione di un inadempimento dell’Amministrazione. La cooperativa che ritenga gli importi non dovuti deve versare a prima richiesta e far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale o con riserva di rivalsa. Il danno da perdita di chance e il danno da mancato godimento non sono liquidabili in via equitativa quando il programma costruttivo non sia stato realizzato.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi assunti con delibera consiliare di riassegnazione dell’area destinata al programma costruttivo, con cui era stata confermata la convenzione precedentemente sottoscritta. La ricorrente ha dedotto la mancata adozione della delibera di reitera dei vincoli espropriativi scaduti e la perdita del finanziamento regionale, chiedendo il ristoro del danno da perdita di chance, del danno da mancato godimento e del danno emergente.

Il Comune si è costituito sostenendo che l’inadempimento era imputabile alla cooperativa, che non aveva versato le somme richieste per le espropriazioni e per le opere di urbanizzazione, nonostante la convenzione prevedesse il pagamento immediato a pena di revoca. La questione arriva al giudice amministrativo sul piano della responsabilità dell’Amministrazione per la mancata conclusione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda rilevando che, dopo una prima revoca dell’assegnazione, l’area era stata riassegnata alla cooperativa con la deliberazione consiliare che richiamava la disciplina contrattuale e gli impegni assunti con la convenzione originaria. Tali obblighi prevedevano espressamente l’obbligo di pagare immediatamente, con la conseguenza della revoca in caso di inadempimento.

Su questa base il Tribunale esclude la responsabilità dell’Amministrazione. La cooperativa avrebbe dovuto corrispondere le somme a prima richiesta e solo successivamente far valere le proprie ragioni nelle sedi giudiziali e stragiudiziali, oppure provvedere con riserva di rivalsa. Il rifiuto del pagamento, motivato dalla contestazione del quantum, non può fondare la pretesa risarcitoria.

Il Collegio perviene così al rigetto della domanda per difetto degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano: manca l’ingiustizia del danno, l’elemento soggettivo e il nesso di causalità tra condotta ed evento. Rileva, inoltre, che l’Amministrazione ha rappresentato la possibilità per la cooperativa di edificare, a tutt’oggi, a seguito del pagamento delle somme stabilite in convenzione.

In via ulteriore il Tribunale esclude le singole voci di danno. Non sussiste il danno consistente nel costo di costruzione degli alloggi incrementato dal maggiore valore ricavabile dalla realizzazione del programma, poiché la società non ha costruito gli alloggi. Il danno da mancato godimento non può essere liquidato in via equitativa. I costi sostenuti per l’iniziativa sono del tutto indimostrati, non valendo a provarli la certificazione depositata dal presidente della cooperativa.

Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in favore del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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