L’artato frazionamento non si presume dalla sola contiguità catastale storica (TAR Lazio n. 6351 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce una declinazione del divieto di abuso del diritto, principio generale dell’ordinamento che opera a prescindere da espresse disposizioni settoriali. Il GSE conserva un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi per tutta la durata del rapporto, senza che sia configurabile un legittimo affidamento dell’operatore prima del positivo superamento del controllo. La rideterminazione della tariffa all’esito del procedimento di verifica si qualifica come decadenza parziale, con effetti retroattivi sul rapporto incentivante. L’accertamento dell’elemento oggettivo del frazionamento artificioso richiede elementi gravi, precisi e concordanti: la sola contiguità catastale storica, risalente a epoca anteriore all’entrata in esercizio dell’impianto e all’entrata in vigore del regime incentivante, unitamente a indizi quali l’identità del tecnico e la sincronia delle pratiche, non è sufficiente ove manchi un elemento strutturale o catastale attuale che dimostri il sostanziale collegamento degli impianti o l’unitarietà dell’iniziativa.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 838,64 kW ammesso alle tariffe incentivanti del D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia), impugnava la nota del Gestore dei Servizi Energetici che, all’esito di un procedimento di controllo con sopralluogo, rideterminava la tariffa spettante in quella prevista per gli impianti di potenza tra 1.000 kW e 5.000 kW, per effetto di un presunto artato frazionamento con altro impianto contiguo di proprietà della medesima società. Il ricorso era affidato a cinque motivi, con i quali si contestava la legittimità dell’accertamento del GSE, l’applicabilità della normativa richiamata e la lesione dell’affidamento ingenerato dal decorso di oltre un decennio di erogazione degli incentivi senza contestazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamata la giurisprudenza secondo cui il divieto di artato frazionamento costituisce specificazione del divieto di abuso del diritto, ha dichiarato infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso. Quanto al primo, l’esito assolutorio del procedimento penale ha riguardato la legittimità dell’uso della procedura autorizzativa regionale semplificata, questione distinta dall’accertamento, di competenza esclusiva del GSE, delle condizioni di accesso agli incentivi. Quanto al secondo, il Collegio ha precisato che il divieto di frazionamento artificioso opera a prescindere da espresse previsioni del Quinto Conto Energia, costituendo valore ordinamentale di portata generale desumibile dalla ratio della disciplina incentivante.
Il Collegio ha invece accolto il terzo motivo. Pur ritenendo esercitabile la verifica del GSE anche nel regime del Quinto Conto Energia, ha rilevato che nel caso di specie difettava l’elemento oggettivo della fattispecie elusiva. Gli impianti insistevano su particelle catastali contigue solo in epoca antecedente, essendo il frazionamento catastale avvenuto due anni e sette mesi prima dell’entrata in esercizio dell’impianto e ben prima dell’entrata in vigore del regime incentivante: mancava, pertanto, qualsiasi elemento strutturale attuale — come la condivisione del punto di consegna, della cabina o del misuratore di scambio — idoneo a dimostrare l’unitarietà sostanziale degli impianti.
Quanto al quarto motivo, il TAR ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento in capo all’operatore, trattandosi di procedimento strutturalmente articolato in una fase di ammissione e in una successiva fase di verifica, rispetto al quale il GSE è titolare di un potere immanente di controllo esercitabile per tutta la durata del rapporto. Il quinto motivo è stato infondatamente proposto, non essendo ancora intervenuta una richiesta restitutoria, ma solo una riserva di conguaglio.
Nota della Redazione
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