Ammonimento per violenza domestica: istruttoria inadeguata e difetto di contraddittorio (TAR Puglia n. 1167 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013, convertito in legge n. 119/2013, è misura di prevenzione amministrativa a funzione cautelare e dissuasiva: non richiede la piena prova dei reati, ma presuppone elementi indiziari attendibili su uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza domestica. Il potere questorile si esercita secondo una logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica, che non esonera l’amministrazione dall’obbligo di adeguata istruttoria e di valutazione del quadro complessivo, anche documentale. È illegittimo per eccesso di potere il provvedimento fondato su dichiarazioni non corroborate, smentite dal referto medico e prive di riscontro su ulteriori episodi, adottato in assenza di contraddittorio procedimentale con il destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecce, ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore il 10 settembre 2024 per fatti riconducibili alla violenza domestica ai danni del figlio minore, il connesso processo verbale, il ritiro cautelare dell’armamento e la successiva sanzione disciplinare del richiamo scritto dell’11 novembre 2024.
Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 D.L. n. 93/2013 e della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. In sede cautelare il decreto presidenziale ha respinto l’istanza monocratica; l’ordinanza collegiale n. 799 del 2024 ha poi sospeso i provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina delle misure di prevenzione per condotte di violenza domestica e la qualificazione dell’ammonimento come misura a finalità dissuasiva, non sanzionatoria, preordinata a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. e a scoraggiare la ripetizione di condotte violente. Da tale natura discende l’applicazione della logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione, come precisato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 2599 del 2015; Cons. Stato n. 3741 del 2019).
Non occorre dunque la piena prova dei reati, ma è necessario che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili su uno o più comportamenti violenti gravi ovvero non episodici, con acquisizione della versione degli interessati e di ogni documentazione utile. Il thema probandum riguarda la sussistenza del presupposto, non la sua mera affermazione nel provvedimento.
Nel caso concreto il Collegio conferma integralmente il fumus già rilevato in sede cautelare. Emerge l’inadeguatezza della motivazione e degli accertamenti istruttori, nonché del quadro indiziario complessivo. Il referto medico dell’A.S.L., atto pubblico facente piena prova ex art. 2700 cod. civ., segnala il primo episodio riferito e la carenza di segni visibili a distanza di ventiquattro ore; le foto mostrano un mero transitorio arrossamento. Il referto risulta redatto alle ore 19,15, mentre l’ammonimento è stato notificato alle ore 20,00: verosimilmente non fu valutato dal Questore.
Gli elementi posti a base del provvedimento risultano desumibili quasi esclusivamente dalle dichiarazioni della ex compagna, non corroborate dalla certificazione medica e smentite dalla stessa. La persona informata sui fatti, contattata telefonicamente, ha riferito di non aver assistito all’episodio. Quanto ai pretesi precedenti, non risulta depositata alcuna documentazione specifica e gli episodi non sono stati confermati in modo idoneo a dimostrare atti di violenza domestica.
Il Collegio rileva altresì la totale omissione delle garanzie del contraddittorio procedimentale con il destinatario. Il ricorso è pertanto in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. quanto alla sanzione disciplinare, revocata in autotutela, e nel resto accolto, con annullamento dell’ammonimento e degli atti derivati. Spese compensate per la complessità e la novità della questione.
Nota della Redazione
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